Sentenza n. 59/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento del dirigente dello Sportello Unico per l''Immigrazione presso la Prefettura della Provincia di Napoli del 10/03/25 n. P-NA/L/Q/2023/106753 con cui è stato revocato il nulla osta all''ingresso rilasciato in data 01/05/2023 in favore del ricorrente; di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia. La Prefettura, tuttavia, non aveva tempestivamente convocato il lavoratore e l’originario datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel frattempo, i tentativi del ricorrente di contattare il datore di lavoro erano rimasti senza esito ed egli aveva reperito una diversa attività lavorativa. Dopo quasi due anni dal rilascio del nulla osta, l’Amministrazione ne disponeva la revoca. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la mancata valorizzazione dell’inerzia amministrativa, del lungo tempo trascorso, della nuova occupazione reperita e della possibilità di ottenere un titolo per attesa occupazione o con un diverso datore di lavoro. Contestava inoltre la lesione della partecipazione procedimentale e la violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevanti: l’ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta; l’inerzia della Prefettura nel convocare tempestivamente le parti per la definizione del procedimento; l’abnorme intervallo di quasi due anni tra il rilascio e la revoca del nulla osta; la celerità con cui l’Amministrazione aveva poi proceduto alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione, comprimendo le prerogative partecipative del lavoratore e del datore di lavoro; l’assenza di imputabilità al ricorrente del ritardo procedimentale; il reperimento, nelle more, di una nuova occasione lavorativa. Secondo il giudice, l’Amministrazione avrebbe dovuto concedere il differimento richiesto e valutare una nuova convocazione, il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o il permesso per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate. La revoca aveva quindi irragionevolmente trasferito sul lavoratore l’alea del decorso del tempo determinato dall’inerzia amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998
La disciplina dell’ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato è stata applicata nel senso che l’Amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute e non imputabili al lavoratore, inclusa la possibilità di un diverso rapporto lavorativo o del permesso per attesa occupazione.
Principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa
L’Amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze sfavorevoli del ritardo procedimentale a essa imputabile e deve tenere conto delle sopravvenienze maturate durante il procedimento.
Massime di principio
- Quando il procedimento per la formalizzazione del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del contratto di soggiorno si protrae per un periodo non imputabile al lavoratore, l’Amministrazione non può revocare automaticamente il nulla osta senza valutare gli effetti del proprio ritardo e le sopravvenienze favorevoli all’interessato.
- In presenza di un ingresso regolare in Italia fondato su un nulla osta, il reperimento nelle more di una nuova occupazione costituisce una circostanza rilevante che deve essere valutata ai fini del rilascio di un titolo con un diverso datore di lavoro oppure del permesso per attesa occupazione.
- I principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità impongono all’Amministrazione di non allocare sul privato l’alea del decorso del tempo quando il ritardo dipende dalla mancata o tardiva convocazione degli interessati.
- La tempestiva convocazione e la possibilità di interloquire sulle sopravvenienze lavorative costituiscono garanzie partecipative rilevanti nel procedimento volto alla definizione del rapporto di lavoro dello straniero; la loro compressione può incidere sulla legittimità della revoca del nulla osta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →