Cassazione Penale, Sentenza n. 5322/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 21/12/2022; in applicazione dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna pronuncia di merito sui motivi svolti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Venezia che aveva disposto il sequestro, in via diretta rispetto alla societa' Gobbi Impianti S.r.l. e per equivalente nei confronti del Mancin, di somme di denaro per i reati di indebita compensazione fiscale (art. 10‑quater, comma 2, D.Lgs. n.74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs. n.74/2000). Motivi: (i) mancata e insufficiente motivazione del decreto ai sensi dell'art.321 c.p.p., con doglianza di mera copia-incolla della richiesta del P.M.; (ii) difetto di competenza territoriale del Tribunale di Venezia (richiamando atti anteriori del G.i.p. di Bergamo e il criterio del luogo di accertamento ai sensi dell'art.18 D.Lgs.74/2000) e insussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, comma 1, n.2 c.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n.74 del 2000, art.10‑quater, comma 2
Norma contestata per il reato di indebita compensazione fiscale; nella vicenda utilizzata per giustificare il sequestro preventivo dei proventi collegati a compensazioni qualificate come inesistenti.
D.Lgs. n.74 del 2000, art.2
Norma contestata per la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; contestazione riferita all'evasione delle imposte sui redditi per il 2017 a carico della societa' Gobbi Impianti S.r.l.
Codice penale, art.61, primo comma, n.2
Aggravante contestata in relazione al fatto di aver commesso il reato per agevolare l'indebita compensazione; rilevante ai fini dell'intensificazione della pena ma oggetto di contestazione dal ricorrente.
Codice di procedura penale, art.321
Norma che impone l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; il ricorrente ha censurato presunta riproduzione integrale della richiesta del P.M. senza autonoma valutazione del G.i.p.
Codice di procedura penale, art.8
Regola generale sulla competenza per territorio; invocata dal ricorrente per sostenere che l'autorità di Bergamo fosse competente per i fatti contestati.
D.Lgs. n.74 del 2000, art.18
Criterio suppletivo indicato per determinare la competenza territoriale ("giudice del luogo di accertamento del reato"); il ricorrente ha invocato tale norma per collegare la competenza a Bergamo in assenza di determinazione del luogo della trasmissione dei modelli F24.
Codice di procedura penale, art.591, comma 1, lett. d
Norma applicata dalla Corte: la rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso e le relative conseguenze processuali (condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina di regola l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a eventuali somme a favore della Cassa delle ammende (art.591 c.p.p.): la causa viene decisa senza esame del merito.
- Le censure sulla mancata motivazione ai sensi dell'art.321 c.p.p. richiedono di dimostrare concretamente l'assenza di autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del P.M.; non basta l'analisi testuale sovrapposta se il provvedimento assolve comunque all'obbligo motivazionale con elementi di giudizio propri.
- Le questioni di competenza territoriale vanno valutate sui criteri stabiliti dal codice (art.8 c.p.p.) e dalle norme speciali (art.18 D.Lgs.74/2000): chi agisce per primo e il luogo di accertamento possono essere determinanti, ma occorre provare concretamente il fatto storico-idoneo a determinare l'attrazione della competenza.
- L'aggravante di cui all'art.61 c.p. richiede un collegamento oggettivo o teleologico tra le condotte contestate e l'elemento fattuale che la giustifica; per contestarne l'applicazione è necessario dimostrare l'assenza di tale collegamento.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, tutte le censure sostanziali rimangono inesaminate: per ottenere un pronunciamento sul merito è necessario proseguire il giudizio fino alla discussione e decisione di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5296/2022 del 15/02/2022
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5297/2022 del 15/02/2022
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5298/2022 del 15/02/2022
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5302/2022 del 15/02/2022
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5304/2022 del 15/02/2022
- Sentenza penale · 15 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5306/2022 del 15/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →