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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 3946 - Comm. Trib. Prov. Milano

DONAZIONE - Istituzione trust senza trasferimento a beneficiario finale - Applicazione imposta successioni, ipotecaria e catastale - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale in relazione all'istituzione di un trust destinato alla mera gestione dei beni nell'interesse degli stessi disponenti, senza trasferimento immediato della ricchezza ai beneficiari finali. Il trustee acquisisce una titolarità solo formale, temporanea e funzionale all'esecuzione del trust, soggetta a rilevanti limitazioni e destinata a cessare con il trasferimento dei beni ai beneficiari. Secondo la tesi accolta, mancano sia lo spirito di liberalità sia un attuale arricchimento patrimoniale, presupposti dell'imposizione.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. L'istituzione del trust, in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza o di un arricchimento attuale del trustee o dei beneficiari, non è soggetta né all'imposta sulle donazioni né alle imposte ipotecaria e catastale. L'imposizione potrà eventualmente rilevare in un momento successivo, quando si realizzi un effettivo trasferimento patrimoniale a favore del beneficiario finale, secondo la struttura concreta dell'operazione.

Norme richiamate

  • Imposta sulle donazioni e successioni

    L'imposta presuppone un trasferimento di ricchezza con spirito di liberalità e un effettivo arricchimento del destinatario. La sola istituzione del trust, se priva di attribuzione patrimoniale immediata al beneficiario, non integra tali presupposti.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Le imposte non sono dovute in relazione al conferimento iniziale nel trust quando esso ha natura meramente gestionale e non determina un definitivo trasferimento di ricchezza o un effetto traslativo sostanziale.

Massime di principio

  • Per valutare la tassazione di un trust occorre distinguere tra il momento della sua istituzione e il successivo trasferimento dei beni al beneficiario finale.
  • Il conferimento dei beni al trustee non comporta automaticamente un arricchimento imponibile: la titolarità del trustee può essere solo formale, temporanea e vincolata allo scopo del trust.
  • In assenza di un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza, non dovrebbe applicarsi l'imposta sulle donazioni al momento dell'istituzione del trust.
  • Le imposte ipotecaria e catastale richiedono la verifica degli effetti sostanziali dell'atto, non soltanto della sua qualificazione formale come trasferimento della proprietà.
  • L'imposizione può diventare rilevante quando il bene o il valore economico viene definitivamente attribuito al beneficiario, sempre sulla base delle concrete clausole del trust e degli effetti prodotti.
  • La conclusione può cambiare se il trust attribuisce immediatamente ai beneficiari diritti patrimoniali attuali, realizza un arricchimento del trustee o produce un trasferimento sostanziale non meramente strumentale.

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