Cassazione Penale, Ordinanza n. 03879/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, cioè la possibile restituzione del documento prima della denuncia di smarrimento ritenuta mendace. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il sindacato di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione delle risultanze processuali, ma solo nel controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e non era necessario confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione al controllo sulla tenuta logica dell'argomentazione, senza possibilità di riesame del materiale probatorio.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente nel passaggio sulle attenuanti generiche, nel senso che il giudice di merito può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare tutti quelli prospettati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza presenti un contrasto logico interno o con massime di अनुभवienza; non è consentito alla Cassazione rivalutare il compendio probatorio o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- La censura che mira a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti non è ammissibile in cassazione se la decisione impugnata offre una motivazione logicamente coerente e adeguatamente risposta alle doglianze difensive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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