Sentenza n. 67/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 25 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha dedotto che il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto competente il Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha rilevato che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero di esaminare e definire l’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il procedimento dovrà riguardare specificamente il percorso di studi e i titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Nel merito dell’attività amministrativa da svolgere, il giudice ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria e del Consiglio di Stato secondo cui l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale equipollenza e la necessità di misure compensative proporzionate. Ha inoltre richiamato l’obbligo di comparare le conoscenze e le qualifiche conseguite nello Stato d’origine con l’esperienza professionale maturata nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni dopo la scadenza del termine principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, nel giudizio avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito nella sentenza e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede la valutazione del titolo formativo conseguito in altro Stato membro, dell’insieme delle competenze acquisite e dell’eventuale necessità di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Prevede la possibilità di disporre misure compensative, ove necessarie, nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale.
art. 6 decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 604
Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito assunta dal Ministero competente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, a decorrere dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, ove la complessità della materia e l’elevato numero di istanze rendano necessario un periodo più ampio per l’esame concreto della posizione individuale.
- La valutazione di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- Qualora il titolo estero non risulti pienamente equipollente, l’amministrazione deve valutare se le eventuali differenze possano essere colmate mediante misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve comparare anche l’esperienza professionale maturata nello Stato d’origine e nello Stato ospitante con le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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