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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11247 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella relativa all'ICI per gli anni 1995, 1996 e 1997, contestando principalmente la validità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico e della cartella. In particolare, sosteneva che l'avviso fosse stato consegnato a una parente presso un'abitazione diversa da quella della destinataria e che la cartella fosse stata notificata a un'altra persona, qualificatasi convivente, anziché direttamente a lei. Con il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e civili e l'omessa motivazione su un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto nel ricorso la relata di notificazione, impedendo alla Corte di verificarne direttamente il contenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., poiché mancava la necessaria sintesi del fatto controverso e decisivo. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della cartella. Non è stata disposta alcuna regolazione delle spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La Corte non ha esaminato nel merito la validità concreta della notificazione, perché il motivo era privo di autosufficienza.

  • Art. 139 c.p.c.

    Regola la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e la consegna a persone abilitate a ricevere l'atto. Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata nel merito, non essendo stata trascritta la relata di notifica.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    È stata richiamata dalla contribuente nell'ambito delle censure sulle notificazioni degli atti tributari, ma la Corte non ne ha valutato l'applicazione sostanziale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per il motivo di omessa motivazione, l'indicazione sintetica del fatto controverso e decisivo. La sua omissione ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo formalmente proposto dalla contribuente non è stato esaminato nel merito per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi contesta una notificazione deve trascrivere o riprodurre le parti essenziali della relata e degli atti rilevanti; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non verifica normalmente d'ufficio il contenuto degli atti processuali non adeguatamente riportati nel ricorso: il ricorrente deve fornire tutti gli elementi necessari per consentire il controllo della censura.
  • La contestazione della notificazione deve indicare con precisione destinatario, luogo, persona consegnataria, rapporto con il destinatario e ogni elemento risultante dalla relata; affermazioni generiche o non documentate sono insufficienti.
  • I motivi relativi all'omessa o insufficiente motivazione devono individuare chiaramente il fatto controverso, decisivo e trascurato dal giudice, secondo i requisiti processuali applicabili al procedimento.
  • Una decisione di merito favorevole all'ente impositore può rimanere definitiva senza che la Corte di cassazione accerti se la notificazione fosse effettivamente valida, quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali.

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