Tribunale, Sentenza T-757/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 luglio 2018. — Société générale contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di diritto – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-757/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della BCE che aveva negato a Société générale l’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso la CDC relative al risparmio regolamentato francese. Pur riconoscendo che l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 attribuisce alla BCE un potere discrezionale, il Tribunale ritiene illegittimo il modo in cui tale discrezionalità è stata esercitata. La BCE, infatti, ha privato la deroga del suo effetto utile e non ha svolto un esame adeguato delle caratteristiche del prodotto e dei rischi realmente pertinenti.
Vigilanza bancaria: legittimità del rifiuto della BCE di escludere dal coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso la CDC relative al risparmio regolamentato francese ex articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.
La questione giuridica
Se l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisca alla BCE un potere discrezionale nel concedere o negare l’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, e, in caso affermativo, se la BCE abbia esercitato tale discrezionalità commettendo errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violando il principio di buona amministrazione nel rifiutare l’esclusione delle esposizioni verso la CDC connesse al livret A, LDD e LEP.
Principio di diritto
L’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 conferisce alle autorità competenti, e quindi alla BCE per gli enti significativi, un potere discrezionale: esse devono negare la deroga se le condizioni non ricorrono, ma possono comunque rifiutarla anche quando ricorrono, purché il diniego non vanifichi l’effetto utile della disposizione e sia fondato su una valutazione concreta e completa delle specificità del caso. Nel caso di specie, la BCE ha commesso un errore di diritto e un vizio di valutazione perché ha motivato il diniego con elementi intrinseci alle esposizioni considerate e con un’astratta ipotesi di insolvenza dello Stato francese, senza un esame sufficientemente approfondito delle caratteristiche del risparmio regolamentato e del rischio effettivo di leva finanziaria eccessiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 10 regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, punti 52, 93 e 94, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 5, punto 1, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 78, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 114, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 116, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 412, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 429, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 429, paragrafo 13, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 429, paragrafo 14, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 456, paragrafo 1, lettera j), regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 511 regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento delegato (UE) 2015/62
- Considerando 12 regolamento delegato (UE) 2015/62
- Regolamento delegato (UE) 2015/61
- Articolo 26 regolamento delegato (UE) 2015/61
- Considerandi 90, 91, 92, 93 e 95 regolamento (UE) n. 575/2013
Vigilanza bancaria e coefficiente di leva finanziaria: diniego BCE dell’esclusione per il risparmio regolamentato francese
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Société générale contro una decisione della BCE adottata nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. La controversia concerne il calcolo del coefficiente di leva finanziaria e, in particolare, la possibilità di escludere dal denominatore le esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations (CDC) connesse agli importi raccolti tramite livret A, LDD e LEP.
Fatti e procedimento
Société générale, ente creditizio significativo soggetto alla vigilanza diretta della BCE, aveva chiesto di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni costituite dalle somme raccolte presso la clientela e poi trasferite alla CDC in base alla disciplina francese del risparmio regolamentato. La BCE, con decisione del 24 agosto 2016, ha respinto la domanda. La Repubblica di Finlandia è intervenuta a sostegno della BCE.
Quadro normativo rilevante
La BCE agisce in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, che le attribuiscono il compito di assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, incluso quello relativo alla leva finanziaria. La disposizione centrale è l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, inserita dal regolamento delegato 2015/62, che consente all’autorità competente di autorizzare l’esclusione dal calcolo di talune esposizioni verso organismi del settore pubblico quando ricorrano tre condizioni cumulative: esposizione verso un organismo del settore pubblico, trattamento ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 4, e origine in depositi che l’ente è tenuto per legge a trasferire a tale organismo per finanziare investimenti d’interesse generale.
Le questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente sosteneva, in primo luogo, che la BCE non disponesse di alcun potere discrezionale: una volta soddisfatte le condizioni dell’articolo 429, paragrafo 14, la deroga sarebbe dovuta essere concessa automaticamente. In subordine, contestava la legittimità del diniego, deducendo errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione del principio di buona amministrazione. Il nucleo della controversia riguardava quindi sia l’interpretazione della norma, sia il controllo sull’esercizio del potere discrezionale da parte della BCE.
Interpretazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013
Il Tribunale afferma che la disposizione ha un testo chiaro: le tre condizioni di accesso alla deroga sono vincolanti, ma, una volta soddisfatte, l’autorità competente “può autorizzare” l’esclusione. Ne deriva una struttura mista: competenza vincolata in presenza o assenza delle condizioni, ma potere discrezionale quanto all’opportunità di concedere la deroga quando tali condizioni sussistono.
Il Tribunale aggiunge che questa lettura è confermata dal contesto normativo e teleologico. Il coefficiente di leva finanziaria è concepito come indicatore semplice e non ponderato per il rischio, volto a limitare l’eccesso di indebitamento. Tuttavia, il legislatore ha anche voluto consentire, per talune esposizioni a basso rischio e non derivanti da una vera scelta di investimento dell’ente, una possibile esclusione. L’articolo 429, paragrafo 14, serve quindi a conciliare due esigenze: rigore del coefficiente di leva e considerazione di esposizioni pubbliche garantite dallo Stato e sostanzialmente assimilabili a posizioni a rischio molto basso.
Vizi della motivazione della BCE
Pur riconoscendo l’esistenza di un potere discrezionale, il Tribunale censura il modo in cui la BCE lo ha esercitato. In particolare:
- il richiamo al fatto che le esposizioni figurano nell’attivo del bilancio e che il risparmio regolamentato è contabilizzato nel passivo è ritenuto inidoneo, perché tali elementi sono intrinseci al tipo di esposizione che la norma intende poter escludere;
- anche l’argomento relativo al rischio operativo sopportato dalla banca è considerato irrilevante rispetto alla logica dell’articolo 429, paragrafo 14;
- il riferimento astratto al possibile stato di insolvenza della Repubblica francese, senza alcuna verifica della plausibilità concreta di tale scenario, è giudicato tale da svuotare di fatto la deroga del suo effetto utile.
Il Tribunale osserva che la BCE ha finito per escludere in pratica qualsiasi applicazione della disposizione, fondandosi su considerazioni che non distinguono il caso concreto da altri e che non tengono conto della ratio specifica della deroga.
Valutazione del periodo di adeguamento tra BCE e CDC
Un ulteriore argomento della BCE riguardava il tempo che intercorre tra l’adeguamento delle posizioni della banca e quelle della CDC, periodo nel quale la banca potrebbe dover ricorrere a dismissioni forzate di attività. Il Tribunale riconosce che la leva eccessiva si manifesta in un contesto di carenza di liquidità, ma ritiene che la BCE abbia trattato la questione in modo troppo astratto.
Secondo il Tribunale, la BCE avrebbe dovuto esaminare in modo approfondito le caratteristiche del risparmio regolamentato, in particolare la garanzia statale, per verificare se ritiri di depositi potessero realisticamente raggiungere un livello tale da determinare una situazione di leva eccessiva prima dei trasferimenti compensativi della CDC. L’assenza di tale esame viola l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti, che assume rilievo rafforzato quando l’amministrazione dispone di discrezionalità.
Rapporto con il principio di buona amministrazione
Il Tribunale collega il difetto di istruttoria e di motivazione al principio di buona amministrazione. Poiché la BCE dispone di un margine valutativo, era tenuta a un esame concreto delle specificità del caso e non poteva limitarsi a considerazioni generali sul rischio di leva finanziaria o di liquidità. La valutazione della BCE è quindi viziata sia sotto il profilo dell’errore di diritto sia sotto quello dell’errore manifesto di valutazione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie i motivi secondo, terzo e quarto della ricorrente, annulla la decisione BCE del 24 agosto 2016 e condanna la BCE alle spese. La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia afferma in sostanza che:
- l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 non impone automaticamente la deroga, ma attribuisce all’autorità competente un potere discrezionale;
- tale discrezionalità non può essere esercitata in modo da svuotare la deroga del suo effetto utile;
- l’autorità deve effettuare una valutazione concreta delle caratteristiche dell’esposizione e non può fondare il diniego su argomenti astratti o intrinseci alla categoria di esposizioni considerata;
- nel quadro della vigilanza prudenziale, il principio di buona amministrazione impone un esame accurato e imparziale di tutti gli elementi pertinenti, soprattutto quando la decisione incide su una deroga prevista dal diritto dell’Unione.
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