Cassazione Penale, Sentenza n. 1136/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rao ha impugnato l'ordinanza del 13/04/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (6/12/2017, irrevocabile 20/02/2019) che lo aveva condannato per detenzione di armi da guerra. La richiesta di revisione si fondava sull'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., per un presunto contrasto di giudicati: in un altro procedimento, definito con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 22/04/2020 (irrevocabile 09/01/2021), Rao era stato assolto dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 sulla base delle stesse prove, e in quella sentenza sarebbe stata ritenuta incerta l'attribuzione allo pseudonimo "Niki" che invece era stata ritenuta acclarata nella sentenza che si chiedeva di rivedere. Rao deduceva inoltre violazioni del contraddittorio e mancata delibazione di prove nuove (intercettazione n. 5606 del 21/04/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da un difensore non legittimato: l'avvocato che presentò il ricorso era munito di procura speciale solo per la fase di revisione e non di una procura specifica per proporre ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito il principio che la richiesta di revisione ha carattere personale del condannato e che l'impugnazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile tale richiesta deve essere proposta da difensore munito di procura speciale per l'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Fondamento dell'istanza di revisione invocata dal Rao: ricomprende il vizio per 'sopravvenuto contrasto di giudicati'. La Corte rileva che nel caso la presunta discordanza concerne valutazioni probatorie diverse e non un'incompatibilità logica fra fatti storici.
art. 634 cod. proc. pen.
Prevede l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione; contro tale ordinanza è proponibile ricorso per cassazione che, però, deve essere avanzato da difensore legittimato.
art. 571 cod. proc. pen., comma 3
Stabilisce che l'impugnazione dell'imputato è autonoma solo per il difensore dell'imputato; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che respinge la revisione richiede procura speciale al difensore del condannato.
art. 613 cod. proc. pen.
Disciplinava le modalità di proposizione del ricorso e le forme soggettive (modificata dalla legge n.103/2017); la Corte chiarisce che le modifiche non hanno abrogato la regola sulla natura personale della revisione e sulla necessità della procura speciale per l'impugnazione.
art. 640 cod. proc. pen.
Prevede quale condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale sia per proporre la richiesta di revisione davanti alla Corte territoriale sia per il ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Citato a titolo esemplificativo per richiamare orientamenti giurisprudenziali affini: anche per altri rimedi straordinari la giurisprudenza richiede procura speciale per l'impugnazione, a sottolineare il carattere personale e vincolante del mandato.
Legge 23/6/2017, n.103 (modifiche art. 613 e 613 comma 1)
Legge n.103/2017, art.1 commi 54 e 63
Le modifiche hanno limitato la possibilità di sottoscrivere il ricorso a difensori iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti e hanno soppresso alcune forme di ricorso personale, ma non hanno eliminato il principio secondo cui la revisione è un rimedio personale del condannato e richiede procura speciale per l'impugnazione.
Massime di principio
- La domanda di revisione ha carattere personale del condannato: le impugnazioni contro l'ordinanza che ne dichiara l'inammissibilità richiedono che il difensore sia munito di procura speciale per l'impugnazione; in mancanza il ricorso è inammissibile.
- La mera procura speciale per la fase di revisione non equivale a una procura speciale per proporre ricorso per cassazione: occorre verifica espressa e documentata della procura specifica per il ricorso di legittimità.
- Le modifiche normative che richiedono particolari requisiti formali per il ricorso (es. iscrizione nell'albo speciale) non sopprimono la distinzione tra legittimazione soggettiva a impugnare e le modalità formali di proposizione: verificare sia la legittimazione che i requisiti di forma.
- Il presunto 'contrastato giudicato' invocato a fondamento della revisione deve riguardare incompatibilità logica fra fatti storici accertati, non semplici differenze di valutazione delle stesse prove tra diversi processi; differenze nella valutazione del materiale probatorio difficilmente costituiscono motivo di revisione.
- Prima di proporre un ricorso per cassazione avverso l'inammissibilità di una revisione, assicurarsi che: a) il mandante (detenuto/condannato) abbia conferito procura speciale per l'impugnazione; b) il difensore sia abilitato ove richiesto (iscrizione nell'albo speciale); c) tutta la documentazione comprovante la procura sia allegata o richiamata espressamente.
- Se si deducono prove 'nuove' o intercettazioni provenienti da altri procedimenti, è opportuno chiedere espressamente la loro delibazione in sede di revisione e documentare la rilevanza e la novità per evitare che la questione venga liquidata come mera divergente valutazione probatoria.
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