Ordinanza n. 1363/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione ex art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e ss. mm e ii., n. 87 del 12.03.2026, notificata a Immacolata e Raffaele Izzo il 17.03.2026, nella parte in cui individua i suddetti germani Izzo quali soggetti realizzatori delle opere abusive ivi partitamente indicate; della presupposta relazione tecnica prot. n. 21159 del 12.3.2026, redatta dai tecnici del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, con cui è stato “accertato che i COMPROPRIETARI sig.ra Izzo Immacolata nata il 23-01-1971 a Pompei (NA) e residente in Torre del Greco (NA) alla Via Nazionale n. 389 e sig. Izzo Raffaele nato il 13-01-1968 a Torre del Greco (NA) ed ivi residente alla Via Nazionale n. 389 hanno realizzato opere edilizie abusive in questo Comune, nell’immobile ubicato in Via Nazionale n. 419, identificato catastalmente nel N.C.E.U. al foglio 27 p.lla 631 sub. 7 cat. C/1 […]”; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, anche non cognito, lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, nella parte in cui individua i ricorrenti quali comproprietari realizzatori delle opere, nonché la presupposta relazione tecnica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e la relazione tecnica presupposta, contestando in particolare la loro individuazione quali soggetti che avrebbero realizzato le opere abusive. Hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, prospettando altresì il rischio di conseguenze penali e di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto corretta l'individuazione dei ricorrenti nell'ordinanza quale criterio di imputazione dell'obbligo di ripristino dell'ordine giuridico violato, e non quale affermazione di personale responsabilità nella realizzazione dell'abuso edilizio. L'ordine di demolizione ha carattere reale e coinvolge la posizione del proprietario della costruzione abusiva, il quale è tenuto, insieme all'esecutore materiale dei lavori, alla rimozione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, anche quando l'ordine sia adottato ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il periculum è stato ritenuto scarsamente apprezzabile: l'avvio dell'azione penale nei confronti dei ricorrenti era meramente ipotetico e la prospettata acquisizione gratuita al patrimonio comunale non era applicabile al meccanismo sanzionatorio concretamente utilizzato. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
ordine di demolizione ex art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
L'ordine di demolizione adottato ai sensi della disposizione ha carattere reale e coinvolge la posizione del proprietario della costruzione abusiva, tenuto alla rimozione e al ripristino insieme all'esecutore materiale dei lavori.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, la cui valutazione ha condotto al rigetto per l'insufficiente apprezzamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- L'individuazione del proprietario o comproprietario nell'ordinanza di demolizione quale soggetto tenuto al ripristino non equivale necessariamente all'affermazione di una sua personale responsabilità nella realizzazione dell'abuso edilizio, ma costituisce criterio di imputazione dell'obbligo reale di rimozione dell'opera.
- L'ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto anche al proprietario della costruzione abusiva, il quale è tenuto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi insieme all'autore materiale dell'intervento, anche quando l'ordine sia adottato ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001.
- Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il rischio di avvio dell'azione penale sia prospettato in termini meramente ipotetici.
- La prospettazione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non dimostra il periculum cautelare se tale conseguenza è estranea al meccanismo sanzionatorio concretamente applicato.
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