Sentenza del 05/04/2015 n. 7572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La transazione ha sostituito la disciplina contenuta nella sentenza impugnata, rendendola non più attuale e impedendone il passaggio in giudicato. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva annullato le sanzioni applicate alla società per l'utilizzo di certificati AGRIM falsi nelle importazioni di banane dal Sud America, ritenendo scusabile l'errore della contribuente. La società aveva resistito, proponendo anche ricorso incidentale. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Commissione Europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e le parti avevano concluso una transazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303
È la disposizione sulla quale erano state applicate le sanzioni relative ai tributi doganali evasi mediante l'utilizzo dei certificati contestati.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando, per il sopravvenire di fatti che eliminano l'interesse alla decisione, non vi è più materia sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia durante il giudizio di cassazione, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio delle decisioni precedenti non ancora passate in giudicato, perché l'accordo transattivo sostituisce la precedente regolamentazione del rapporto.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere non decide nel merito la fondatezza delle pretese originarie e non produce giudicato sostanziale su tali pretese; accerta soltanto il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo.
- In presenza di una transazione, il risultato sostanziale della controversia dipende dai contenuti dell'accordo, non dalla sentenza impugnata. Pertanto, non è corretto individuare un vincitore nel merito sulla base della pronuncia di Cassazione.
- Le spese processuali possono essere compensate integralmente quando entrambe le parti concordano sulla definizione transattiva e sulla cessazione della materia del contendere.
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