Sentenza del 07/04/2015 n. 3202 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposta di registro - Accordi verbali enunciati in altro atto - Dpr. 131/86 art. 22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'accordo verbale richiamato in un altro atto non è soggetto a imposta di registro quando ricorrono entrambe le condizioni previste: diversità dei soggetti tra i due atti e cessazione degli effetti dell'accordo enunciato, già avvenuta o determinata dall'atto successivo. In presenza di tali presupposti, l'enunciazione non comporta autonoma tassazione dell'accordo verbale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 22 del DPR 131/1986 agli accordi verbali enunciati in un atto successivo. Il punto decisivo era stabilire se l'accordo dovesse essere tassato autonomamente oppure se ricorressero le condizioni che escludono l'imposta: l'atto enunciante deve essere stipulato tra soggetti diversi da quelli dell'atto enunciato e gli effetti dell'accordo enunciato devono essere già cessati, oppure devono cessare proprio per effetto dell'atto enunciante.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Enunciazione di atti non registrati
La norma non impone automaticamente la tassazione dell'atto enunciato: l'accordo verbale richiamato in un altro atto resta escluso dall'imposta quando l'atto enunciante è stipulato tra soggetti diversi e gli effetti dell'atto enunciato sono cessati o cessano per effetto dell'atto enunciante.
Massime di principio
- Il semplice richiamo o riconoscimento di un accordo verbale in un atto successivo non determina sempre l'obbligo di pagare l'imposta di registro sull'accordo richiamato.
- Per escludere la tassazione devono normalmente coesistere due condizioni: soggetti diversi nei due atti e cessazione degli effetti dell'accordo enunciato.
- Se l'atto successivo proviene dalle stesse parti dell'accordo originario oppure lascia in vita gli effetti di quest'ultimo, l'esenzione non è automaticamente applicabile e può sussistere il presupposto per la tassazione.
- La verifica deve concentrarsi sul contenuto sostanziale degli atti, sull'identità dei contraenti e sulla permanenza o cessazione degli effetti giuridici dell'accordo enunciato.
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