Cassazione Penale, Ordinanza n. 32329/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello dell'Aquila, accogliendo la proposta di concordato, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara nei confronti di uno degli imputati, rideterminando la pena in cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, escludendo l'aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/1990 e disapplicando la recidiva; nei confronti dell'altro imputato aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando un'insufficienza probatoria derivante dal mancato esame della trascrizione di una conversazione captata mediante captatore informatico e denunciando un travisamento della prova relativo all'identificazione dei colloquianti. Il secondo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni telefoniche e le immagini delle telecamere di videosorveglianza non fossero idonee a fondare la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza, poiché aveva prodotto soltanto uno stralcio limitato della trascrizione peritale, non sufficiente a consentire la comparazione con la deposizione valorizzata dai giudici di merito per identificare i colloquianti. La censura non era quindi idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta non manifestamente illogica. Anche l'ulteriore deduzione di travisamento non indicava la decisività dell'errore e risultava comunque superata dagli ulteriori elementi riportati nella sentenza, compresa la conferma del colloquio da parte di uno dei presenti. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha affermato che, contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le doglianze concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Entrambi gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi d'appello è limitato alle questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia al contenuto concordato.
art. 129 c.p.p.
condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio conseguente a sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non sono ammissibili doglianze concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, quando tali censure riguardino motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
L'introduzione della disposizione non esclude l'applicazione, nel ricorso per cassazione, del principio di autosufficienza.
art. 80 d.P.R. 309/1990
esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90
La sentenza di appello aveva escluso l'aggravante contestata; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito tale statuizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce il travisamento della prova, il ricorrente deve indicare puntualmente l'atto asseritamente travisato e fornire gli elementi necessari per consentire il confronto tra il contenuto dell'atto e la motivazione impugnata; la produzione di estratti parziali e non comparabili rende la censura inammissibile.
- La deduzione di travisamento della prova deve evidenziare anche la decisività dell'errore denunciato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura di un elemento probatorio quando la motivazione di merito resta sorretta da ulteriori elementi non specificamente disarticolati.
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
- Nel giudizio definito con concordato sui motivi d'appello, sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, inclusa la doglianza concernente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
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