Sentenza del 11/11/2016 n. 23016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese per gli anni 1995, 1996 e 1997, sostenendone il contrasto con la normativa comunitaria. La CTR, tuttavia, aveva deciso sulla restituzione di un tributo diverso, ossia la tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che si trattasse di un errore di percezione del fatto decisivo, cioè dell'individuazione del tributo oggetto della domanda.
La decisione
La CTR ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che l'errore denunciato fosse un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio. La Corte di cassazione ha confermato tale conclusione: l'erronea identificazione dell'oggetto del giudizio integra eventualmente un vizio di extrapetizione o comunque un errore di diritto, da far valere con un'impugnazione ordinaria e non con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il terzo motivo, relativo all'insufficiente motivazione, è stato dichiarato inammissibile per carenza del necessario momento di sintesi. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
D.L. n. 394 del 1992, convertito nella L. n. 461 del 1992
Fonte istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della quale la società chiedeva il rimborso.
Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969
La CTR aveva ritenuto incompatibile con tale direttiva la normativa italiana sulla tassa di concessione governativa, ma tale tributo era diverso da quello effettivamente oggetto della domanda di rimborso.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma non per errori di diritto o per erronea qualificazione giuridica dell'oggetto del giudizio.
Art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie, richiamando i presupposti previsti dal codice di procedura civile.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Prevede il controllo sulla motivazione della sentenza nei limiti stabiliti dalla legge; nel caso concreto il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario momento di sintesi.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, quesiti di diritto e un adeguato momento di sintesi per i motivi relativi alla motivazione; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità del terzo motivo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato un fatto risultante dagli atti, non quando abbia interpretato o qualificato erroneamente la domanda o la norma applicabile.
- Se il giudice decide su un oggetto diverso da quello dedotto in giudizio, l'errore può integrare extrapetizione o altro vizio di diritto e deve essere contestato con l'impugnazione ordinaria appropriata, non con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- È essenziale distinguere il tributo concretamente richiesto a rimborso da tributi analoghi o collegati: la decisione su un'imposta diversa può costituire un errore processuale o giuridico, ma non necessariamente un errore revocatorio di percezione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis; la carenza del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.
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