Cassazione Civile, Ordinanza n. 22448/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione al concordato preventivo; successivamente il tribunale aveva revocato l’ammissione ravvisando atti di frode ex art. 173 l. fall., tra cui l’inserimento nel passivo di poste ritenute inesistenti, l’omessa indicazione di attività nell’attivo e ulteriori anomalie legate a contratti di leasing e all’avviamento. La corte d’appello aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. ritenendo, tra l’altro, che uno specifico profilo di frode non fosse stato tempestivamente censurato nel reclamo e che, comunque, gli altri rilievi del tribunale fossero fondati. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 18 l. fall. e degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che il reclamo avesse effetto devolutivo pieno e che la corte territoriale avesse illegittimamente preteso motivi specifici già nell’atto introduttivo; 2) violazione dell’art. 173 l. fall. quanto alla nozione di occultamento o dissimulazione dell’attivo; 3) violazione dell’art. 173 l. fall. in relazione all’asserita insussistenza delle passività e alla qualificazione del leasing; 4) violazione dell’art. 173 l. fall. per l’asserito occultamento di valori di avviamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava il contenuto specifico delle doglianze svolte nel reclamo e nella memoria di replica; ha inoltre affermato che il reclamo ex art. 18 l. fall. ha sì effetto devolutivo pieno, ma richiede comunque l’esposizione, fin dall’atto introduttivo, degli elementi di diritto su cui si fonda l’impugnazione, sicché non sono deducibili motivi nuovi e diversi. Caduto il primo motivo, gli altri sono stati assorbiti, poiché comunque non idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 173 l. fall.
disciplina gli atti di frode nel concordato preventivo; la Corte valorizza l'inserimento di passività inesistenti come condotta potenzialmente decettiva idonea a giustificare la revoca dell'ammissione.
art. 18 l. fall.
il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno, ma il reclamante deve comunque esporre nell'atto introduttivo gli elementi di diritto posti a base dell'impugnazione.
art. 2467 c.c.
la postergazione dei finanziamenti soci rende ingiustificata l'appostazione al passivo degli interessi accessori relativi a tali finanziamenti.
art. 342 c.p.c.
le sue regole non si applicano in modo integrale al reclamo fallimentare, ma resta necessario che i motivi di impugnazione siano specificamente formulati.
art. 345 c.p.c.
non opera come limite pieno al reclamo fallimentare, ma la Corte ribadisce che non possono essere introdotti motivi nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente dedotti.
art. 366 c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, non avendo riportato il tenore testuale delle contestazioni svolte nei gradi di merito.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il pieno effetto devolutivo non elimina l’onere di indicare fin dall’atto introduttivo i motivi e gli elementi di diritto dell’impugnazione; non è sufficiente una generica richiesta di riesame dell’intera decisione.
- In sede di ricorso per cassazione, quando si censura la decisione di merito per avere ritenuto inammissibili o non esaminati specifici motivi, il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando il contenuto essenziale delle contestazioni formulate nei precedenti gradi.
- La deduzione di nuovi motivi di impugnazione nel reclamo fallimentare non è consentita se tali motivi non erano stati tempestivamente esposti nell’atto introduttivo, nonostante la natura devolutiva del mezzo.
- Ai fini dell’art. 173 l. fall., l’appostazione nel passivo di poste inesistenti o non dovute può integrare condotta decettiva rilevante come atto di frode, specialmente quando si discosti da regole legali di postergazione come quella dei finanziamenti soci.
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