Sentenza n. 8382/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2331/2024, depositata e resa pubblica il 27.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 36325/2023, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad attivarla. Il ricorrente ha limitato la domanda alla mancata attivazione della carta, escludendo il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. Il TAR ha verificato la rituale notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale e risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Nel merito, non essendo controversa la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto dalla sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il TAR ha escluso la penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà operative e i vincoli normativi e di bilancio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta la mancata esecuzione di un giudicato che le impone l'adozione di un'attività vincolata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente il compimento dell'attività entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà normative, finanziarie e operative dell'adempimento rendano non appropriata la sua applicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →