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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15698/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Hanno dedotto quattro motivi: 1) vizio processuale per cambio del rito disposto dalla Corte di appello (da trattazione cartolare a trattazione orale) con successiva celebrazione in forma cartolare nonostante l'ordinanza notificata e la richiesta, tempestiva secondo i ricorrenti, di trattazione orale e una richiesta di differimento per legittimo impedimento; ciò avrebbe leso il diritto di difesa e il principio di affidamento; 2) utilizzabilità di atti assunti davanti a collegio in diversa composizione; 3) criticità nelle traduzioni di intercettazioni e documenti (ai sensi degli artt. 143 e 143-bis c.p.p.); 4) errata qualificazione giuridica delle condotte e questioni probatorie riguardo all'esistenza di un credito esigibile. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio processuale) che assorbe gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando la violazione del diritto al contraddittorio e dell'affidamento della parte a seguito del mutamento del rito disposto con ordinanza (passaggio a trattazione orale) e della successiva celebrazione in forma cartolare senza valutare la richiesta di differimento per legittimo impedimento. Ha qualificato la lesione come nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il prosieguo. Le spese relative alla parte civile sono dovute in via definitiva.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Tutela del diritto al giusto processo, del contraddittorio e della difesa; la violazione determina nullità rilevante ai fini dell'annullamento.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Garanzia del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha richiamato l'art. 6 CEDU per qualificare la lesione di diritto fondamentale.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma primo, lett. c)

    Nullità di ordine generale che può essere rilevata fino alla sentenza del grado successivo; la Corte l'ha ritenuta sussistente per la violazione del contraddittorio.

  • Codice di procedura penale, art. 180

    Norma sulle conseguenze delle nullità; applicata per dichiarare la nullità e le relative conseguenze processuali.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    Limiti alla riproduzione integrale dei motivi nella motivazione della Cassazione; utilizzata per riferire sinteticamente i motivi dedotti.

  • Legge n. 126/2021, art. 23-bis

    Richiamata dalla difesa in relazione alle modalità/termini di trattazione; il profilo è stato valutato nel contesto della modificazione del rito.

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5

    Regole sulla trattazione orale e il procedimento; richiamato dalla difesa in tema di richiesta di trattazione orale e modalità di celebrazione.

  • Codice di procedura penale, art. 511 e art. 525

    Richiamati in relazione all'utilizzabilità di atti assunti davanti a collegio in diversa composizione; il motivo è stato assorbito ma posto tra le censure.

  • Codice di procedura penale, artt. 143 e 143-bis

    Norme relative alle traduzioni e all'uso delle interpretazioni in dibattimento; censurate come approssimative ma assorbite dal vizio principale.

  • Codice penale, artt. 61, 393, 582, 605, 628, 629

    Norme substantive richiamate dalla difesa in ordine alla qualificazione dei reati e alle circostanze; le questioni di merito sono state assorbite dal vizio processuale.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. i)

    Richiesta difensiva di annullamento senza rinvio; norma evocata come rimedio dal difensore ma la Corte ha proceduto d'ufficio all'annullamento senza rinvio per la nullità rilevata.

  • Codice di procedura penale, art. 623, lett. c)

    Richiesta difensiva alternativa di annullamento con rinvio; la Corte ha invece annullato senza rinvio per la nullità generale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro)

    Richiamata per l'ammissibilità della consultazione degli atti in cassazione al fine di valutare il vizio dedotto.

Massime di principio

  • Se la Corte dispone con ordinanza un mutamento del rito (ad esempio fissando la trattazione orale) e le parti si affidano a tale decisione, la successiva celebrazione in forma diversa può violare il diritto al contraddittorio e al giusto processo.
  • La lesione del diritto di difesa e dell'affidamento può configurare una nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.) che può essere dedotta in cassazione e, se accertata, può comportare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio quando l'invalidità inficia irrimediabilmente il grado di giudizio.
  • Richieste di differimento per legittimo impedimento dei difensori devono essere considerate dalla Corte; il loro mancato esame può integrare una lesione del diritto di difesa.
  • Questioni processuali che incidono sul contraddittorio e sull'effettiva possibilità di proporre un accordo o sviluppare la strategia difensiva prevalgono su questioni di merito, potendo assorbire altri motivi di impugnazione.
  • La deducibilità in cassazione di nullità procedurali gravi è possibile anche se originariamente non sollevate tempestivamente, purché la nullità sia di quelle che la legge consente di far valere fino alla deliberazione del grado successivo.

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