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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una fondazione a un dipendente addetto al ruolo di sesto violoncello. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, il lavoratore aveva già subito un precedente recesso e ha contestato anche il secondo licenziamento, sostenendo che si trattasse di una sostanziale reiterazione del primo, quindi contrario al principio del ne bis in idem e coperto da giudicato esterno. Ha inoltre censurato la composizione del collegio per il mancato accoglimento dell’istanza di astensione del consigliere relatore, nonché l’asserita mancanza di nesso causale tra le esigenze economico-organizzative addotte e la soppressione del suo posto. Con ulteriori motivi ha dedotto la violazione della disciplina del giustificato motivo oggettivo e dei criteri di scelta, oltre a prospettare la nullità del recesso come licenziamento illecito o ritorsivo ed a contestare la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tali censure e rinviando la causa alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati respinti il primo, il secondo e il quinto motivo; il sesto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi sulla mancata corretta verifica in concreto del nesso tra la ragione economico-organizzativa allegata e la soppressione del posto, nonché sulla insufficiente giustificazione della scelta di incidere proprio sulla posizione del ricorrente, mentre ha escluso la fondatezza delle censure sul ne bis in idem e sull’astensione del relatore e ha dichiarato inammissibile la parte del quinto motivo che mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito sulla pretesa illiceità o ritorsività del licenziamento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge nei motivi accolti e respinti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per i vizi processuali e di nullità denunciati dal ricorrente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione e l'applicazione dell'onere probatorio sul giustificato motivo oggettivo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla composizione del collegio e alla gestione dell'udienza

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'istanza di astensione del consigliere relatore

  • art. 3 L. 604/1966

    richiamato come parametro del giustificato motivo oggettivo e del necessario nesso tra ragione addotta e recesso

  • art. 20, comma 1, lett. b, d.lgs. 81/2015

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla disciplina del rapporto e della trasformazione del posto

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per la dedotta illiceità della causa del licenziamento e la prospettazione di recesso ritorsivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sul capo spese

  • art. 185-bis c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'effetto della cassazione sulla regolazione delle spese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie

  • art. 1, comma 49, L. 92/2012

    richiamato come base del reclamo avverso la decisione del giudice del lavoro

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'abusivo ricorso a contratti a termine

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice deve verificare in concreto la sussistenza e l'effettività della ragione economico-organizzativa allegata, non limitandosi a un richiamo tautologico alla necessità di risparmio o di contenimento dei costi.
  • Quando il datore di lavoro allega una politica di riduzione dei costi, deve emergere il collegamento causale tra tale esigenza e la specifica soppressione del posto occupato dal lavoratore, con indicazione delle ragioni per cui la scelta ricade proprio su quella posizione e non su altre comparabili.
  • La valutazione sulla scelta organizzativa del datore non può trasformarsi in un sindacato astratto sulle opzioni imprenditoriali, ma può spingersi a verificare se la ragione economica addotta sia veridica, effettiva e non pretestuosa.
  • L'eccezione relativa alla mancata astensione o ricusazione del giudice non può essere fatta valere come causa autonoma di nullità della sentenza se la parte non ha tempestivamente esercitato il rimedio della ricusazione.
  • Le censure di legittimità che mescolano profili diversi, introducono questioni nuove o mirano soltanto a una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • La deduzione di licenziamento illecito o ritorsivo richiede che il motivo illecito risulti unico e determinante; in mancanza, la censura si risolve in una contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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