Sentenza del 04/07/2016 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazione di cui all'art. 1, comma 497 della legge 23.12.2005, n. 266 - Necessità che l'agevolazione sia richiesta dalla parte acquirente al notaio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, che consente, per la cessione di immobili abitativi e relative pertinenze a persone fisiche non operanti nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di determinare la base imponibile ai fini dell'imposta di registro secondo il valore catastale. Il punto controverso era se la richiesta dell'agevolazione dovesse essere necessariamente inserita nell'atto di compravendita oppure se fosse sufficiente che l'acquirente la formulasse al notaio, il quale avrebbe poi indicato l'opzione in sede di registrazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'agevolazione deve essere richiesta dalla parte acquirente al notaio, ma non è necessario che la richiesta sia materialmente inserita nell'atto di cessione. È sufficiente che il notaio, sulla base dell'istanza dell'acquirente, indichi l'opzione al momento della registrazione dell'atto. Il principio riconosce quindi validità alla richiesta formulata al notaio e non impone una specifica formalità testuale nell'atto, purché la scelta dell'acquirente risulti tempestivamente comunicata e venga indicata in sede di registrazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266
All'atto della cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la parte acquirente può chiedere che la base imponibile sia determinata ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La richiesta dell'agevolazione deve provenire dall'acquirente ed essere rivolta al notaio, ma la norma non richiede espressamente che essa sia riportata testualmente nell'atto di compravendita.
Art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione costituisce il riferimento per la determinazione della base imponibile secondo il valore catastale, anziché secondo il corrispettivo o il valore dichiarato, quando ricorrono i presupposti dell'agevolazione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale richiede che il contribuente formuli una richiesta, occorre verificare se imponga espressamente una specifica forma o l'inserimento della richiesta nell'atto principale. In assenza di tale prescrizione, può essere sufficiente una richiesta separata rivolta al professionista incaricato.
- Per ottenere l'agevolazione, la richiesta dell'acquirente deve comunque essere formulata tempestivamente e deve consentire al notaio di esercitare correttamente l'opzione al momento della registrazione.
- La mancanza della richiesta dell'acquirente non può essere automaticamente compensata dall'iniziativa del notaio: l'opzione deve derivare dalla volontà del soggetto cui la legge attribuisce il diritto.
- È opportuno conservare prova della richiesta comunicata al notaio, anche quando la legge non impone che essa sia inserita nell'atto, per evitare contestazioni sull'effettiva e tempestiva manifestazione della volontà.
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