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Ordinanza

Ordinanza n. 691/2026 - Cagliari, Sezione 1

per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l’insorgenza di placche pleuriche e ispessimenti pleurici, nonché di sindrome ansiosa e depressiva, già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Giustizia amministrativa202400572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa posta a fondamento della domanda di risarcimento dei danni da esposizione professionale ad amianto e ad altri agenti nocivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare e il Corpo degli Equipaggi Marittimi Militari, ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da placche pleuriche e ispessimenti pleurici bilaterali, nonché da ansia, depressione, insonnia e claustrofobia. Ha dedotto di essere stato esposto, durante i periodi di imbarco e di servizio a terra, ad amianto e ad altri agenti patogeni e cancerogeni, nello svolgimento di mansioni tecniche e manutentive in ambienti confinati, privi di adeguata ventilazione e senza idonei dispositivi di protezione individuale. Ha richiamato il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e delle particolari condizioni ambientali e operative di missione, nonché le precedenti decisioni della giustizia civile sull’equo indennizzo e sui benefici spettanti alle vittime del dovere. Ha prospettato la responsabilità del Ministero per violazione degli obblighi di tutela della salute e, in particolare, dell’art. 2087 c.c., assumendo che il rischio cancerogeno dell’amianto fosse noto e che l’amministrazione non avesse adottato le misure preventive e protettive necessarie. Ha quantificato il danno non patrimoniale in circa 500.000 euro e quello patrimoniale in circa 100.000 euro, deducendo danno biologico, sofferenze fisiche e psichiche, spese mediche, riduzione della capacità lavorativa e perdita di future opportunità. Il Ministero ha contestato l’esistenza di un rischio professionale specifico, prospettando al più un rischio ambientale generico, e ha sostenuto che non fosse stata dimostrata l’efficacia impeditiva delle misure di protezione rispetto al danno lamentato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., ritenendo indispensabili approfondimenti medico-legali e tecnici. Al medico legale individuato dalla Direzione regionale INAIL per la Sardegna è stato affidato il compito di accertare, secondo il criterio del “più probabile che non”, la natura, l’entità e l’origine delle patologie, verificando il nesso causale o concausale con le attività svolte nella Marina Militare, sia a bordo sia a terra. Il CTU dovrà inoltre valutare il danno biologico permanente e temporaneo, la riduzione complessiva dell’integrità psico-fisica, le ripercussioni sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita, i riflessi morali e soggettivi e le spese mediche sostenute o future. Il Collegio ha ritenuto non direttamente utilizzabile la precedente CTU svolta nel giudizio civile sull’equo indennizzo, perché orientata a criteri amministrativi e tabellari diversi da quelli civilistici applicabili alla domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio delle parti, secondo la scansione temporale fissata nell’ordinanza. Il ricorso è stato dichiarato non definitivamente deciso; sono state riservate al prosieguo le ulteriori questioni processuali, di merito e sulle spese. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica quando, per decidere, sono necessari accertamenti che richiedono particolari competenze tecniche.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del datore di lavoro pubblico di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

  • art. 1, comma 564, l. 266/2005

    È richiamato in relazione alle particolari condizioni ambientali e operative di missione rilevanti per il riconoscimento dei benefici spettanti agli equiparati alle vittime del dovere.

  • art. 1 d.P.R. 243/2006

    È richiamato, in combinato disposto con l’art. 1, comma 564, l. 266/2005, per l’individuazione delle particolari condizioni ambientali od operative di missione.

  • art. 1, comma 1, lettera c), d.P.R. 243/2006

    È indicato quale disposizione sulla quale il Comitato di Verifica ha fondato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità dalle particolari condizioni ambientali od operative di missione.

  • art. 5, comma 3, l. 206/2004

    È richiamato nella ricostruzione dei benefici riconosciuti dalla sentenza civile a titolo di speciale assegno vitalizio.

  • art. 2 l. 407/1998

    È richiamato quale base dell’assegno vitalizio riconosciuto al ricorrente.

  • l. 350/2003

    È richiamata per l’incremento dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 l. 407/1998.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Disciplina il termine decadenziale per la presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del consulente tecnico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei dati personali e a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie relative a patologie asseritamente derivanti dall’esposizione lavorativa ad amianto, quando il nesso causale, l’entità delle menomazioni e le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali richiedono specifiche competenze medico-legali, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio costituisce un elemento istruttorio rilevante, ma non esaurisce necessariamente gli accertamenti richiesti per la liquidazione del danno civilistico, che richiede la valutazione del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non” e la quantificazione delle conseguenze lesive secondo parametri risarcitori civilistici.
  • Una consulenza tecnica svolta in un precedente giudizio per la liquidazione dell’equo indennizzo non è automaticamente sufficiente per decidere una domanda di risarcimento del danno biologico e morale, quando sia stata redatta secondo criteri amministrativi e tabellari diversi da quelli propri della responsabilità civile.
  • La consulenza tecnica medico-legale diretta alla quantificazione del danno risarcibile deve considerare, oltre ai postumi permanenti e all’invalidità temporanea, l’incidenza della patologia sulle attività quotidiane, sulla qualità della vita e sulle sofferenze morali e soggettive, nonché le spese mediche già sostenute e quelle future causalmente riferibili alle lesioni accertate.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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