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Sentenza

Sentenza n. 506/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, relativa all’accreditamento della carta docente e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per € 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza difese. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha accreditato, nel febbraio 2026, la somma relativa alla carta docente, ma non ha corrisposto gli interessi e la rivalutazione monetaria riconosciuti dal giudice ordinario. Il ricorrente ha quindi insistito per l’esecuzione della residua parte della sentenza. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 24 maggio 2024, rispetto alla notificazione del ricorso di ottemperanza, avvenuta il 1° aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all’obbligo relativo alla carta docente, poiché il relativo importo è stato accreditato durante il giudizio. Ha invece accolto parzialmente il ricorso quanto alla residua obbligazione, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato con riferimento alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e non nella veste di dirigente dell’Amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato, decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, adottando tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione residua del giudicato. Le spese sono state compensate per un sesto e poste a carico del Ministero per i restanti cinque sesti, liquidati in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando contengano obblighi a carico di una pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La fattispecie di ottemperanza è integrata dalla richiesta di esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    L’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

    A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione obblighi di facere o di pagamento.
  • Quando il giudicato abbia imposto il pagamento di una somma di denaro, l’Amministrazione statale deve completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, il creditore può attivare gli strumenti di tutela esecutiva previsti dall’ordinamento.
  • Se, durante il giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie soltanto a una parte dell’obbligo stabilito dal giudicato, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere per la parte soddisfatta, mentre il giudice deve ordinare l’esecuzione della parte residua.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’ordine di esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale agisce come organo ausiliario del giudice e sostituisce l’Amministrazione nell’attività necessaria all’attuazione del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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