Sentenza del 15/11/2022 n. 33563 - Corte di Cassazione
Controversie- definizione agevolata -rinuncia al ricorso in pendenza di giudizio di legittimità- -compensazione delle spese- ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF per il 2006 derivante da indagini bancarie; il contribuente contestava l'insufficienza dell'accertamento e la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini, deducendo violazioni di norme tributarie e di motivazione del provvedimento (art. 32, co.2, n.7 DPR 600/1973; art. 51, co.2, n.7 DPR 633/1972; art. 7 L. 212/2000; art. 3 L. 241/1990; art. 42 DPR 600/1973). Dopo accoglimento in primo grado e riforma in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione ma poi ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo definito la controversia mediante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, co.2, del d.l. n. 193/2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in relazione al ricorso di Amato Ilarione. Pur non essendo l'Amministrazione finanziaria intervenuta per chiedere la condanna delle spese, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendo applicabile il principio secondo cui, quando il contribuente rinuncia al ricorso in pendenza del giudizio di legittimità avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6, co.2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale dell'art. 391, co.2, c.p.c.; inoltre non è dovuto il cosiddetto 'doppio contributo'.
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 (conv. con mod. nella L. n. 225/2016)
La definizione agevolata consente al contribuente di estinguere la lite; se il contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione dopo aver aderito alla definizione, la finalità della norma impone che non si applichi la regola punitiva delle spese prevista dall'art. 391, co.2, c.p.c., favorendo la compensazione delle spese.
art. 391, comma 2, c.p.c.
art. 391, comma 2, c.p.c.
Regola generale che prevede la condanna alle spese per la parte che rinuncia al gravame; la Corte ha ritenuto che tale regola non sia applicabile quando la rinuncia è conseguente ad adesione alla definizione agevolata, perché confliggerebbe con la ratio della definizione stessa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; è la base dei motivi con cui il ricorrente aveva impugnato la decisione di appello, ma non è stato necessario esaminare i motivi dopo la rinuncia.
DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 7
DPR n. 600/1973, art. 32, co. 2, n. 7
Norma citata come presunta violata in relazione all'adeguatezza della documentazione probatoria delle movimentazioni bancarie; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della estinzione del processo.
DPR n. 600 del 1973, art. 42
Norma richiamata nei motivi di ricorso in connessione alla motivazione e al procedimento di accertamento; non valutata nel merito per l'estinzione del giudizio.
DPR n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7
DPR n. 633/1972, art. 51, co. 2, n. 7
Richiamata come norma potenzialmente violata in relazione alla giustificazione delle operazioni bancarie contestate; non esaminata nel merito per l'estinzione del processo.
legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata dal ricorrente quale principio dello Statuto del contribuente relativo ai doveri di motivazione degli atti impositivi; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto della rinuncia.
legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata in tema di motivazione e trasparenza amministrativa; non valutata nel merito in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Cass. sez. VI-L, 7.11.2018, n. 28311
Cass. sez. VI-L, 7.11.2018, n. 28311
Precedente richiamato che afferma il principio secondo cui, in caso di rinuncia del contribuente al ricorso in pendenza di legittimità dopo adesione alla definizione agevolata ex art. 6, co.2, d.l. n. 193/2016, non si applica l'art. 391, co.2, c.p.c. e le spese devono essere compensate; la Corte si è conformata a tale principio.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata ex art. 6, co. 2, d.l. n. 193/2016 e poi rinuncia al ricorso in Cassazione, il giudice di legittimità dichiara estinto il processo e dispone la compensazione delle spese, anche se l'amministrazione non accetta espressamente la rinuncia.
- La regola generale dell'art. 391, co. 2, c.p.c. (condanna alle spese per chi rinuncia) non si applica quando l'atto di rinuncia è funzionale all'attuazione di una definizione agevolata: applicarla in tali casi sarebbe contrario alla ratio dell'agevolazione e dissuaderebbe l'adesione.
- Per ottenere la compensazione delle spese in Cassazione è utile documentare l'adesione alla definizione agevolata (es. protocollo/istanza di definizione) e depositare memoria espressiva della rinuncia; senza prova dell'adesione il giudice non potrà ricollegare la rinuncia alla definizione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata evita il esame dei motivi di merito; pertanto, quando si vuole preservare questioni di diritto da un precedente sfavorevole, la definizione ha effetti di chiusura della controversia.
- In assenza di adesione alla definizione agevolata, valgono le regole ordinarie sulle spese processuali: la parte che rinuncia normalmente può essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; dunque la qualificazione della rinuncia come strumentale a una definizione agevolata è cruciale.
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