Sentenza n. 597/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- del 29/11/2014, nonché del provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro della -OMISSIS- in data 29/11/2014, di sospensione dell’attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente, ex art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 con decorrenza, 1° dicembre 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di primo accesso ispettivo e provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale ispettivo e la sospensione dell’attività adottata ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, sostenendo che la persona individuata come lavoratrice irregolare fosse sua moglie e che il suo eventuale aiuto nell’attività fosse sporadico, spontaneo e prestato affectionis causa, senza subordinazione, abitualità, compenso o obblighi di regolarizzazione. Ha dedotto inoltre violazione dell’art. 13 d.lgs. 124/2004, carenza degli elementi essenziali del verbale, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento o falsità delle dichiarazioni riportate, incompetenza degli ispettori ad adottare la sospensione, carenza di elementi formali dell’atto, sproporzione della misura, illegittimità del diniego di revoca in autotutela e del rigetto del ricorso gerarchico. Ha proposto anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione di un giudizio di falso avente ad oggetto le attestazioni contenute nel verbale ispettivo; tale giudizio si è poi estinto per mancata coltivazione della querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, comprese le pretese risarcitorie, ritenendo legittima la sospensione. Dalle dichiarazioni rese dal titolare e dalla moglie risultava che quest’ultima aiutava abitualmente nell’attività sin dal matrimonio, tutte le sere, senza essere regolarizzata come collaboratrice familiare; la sua presenza costituiva quindi impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria. Poiché i lavoratori complessivamente presenti erano tre, la lavoratrice non regolarizzata superava la soglia del 20% prevista dall’art. 14 d.lgs. 81/2008. Il Collegio ha escluso l’incompetenza, affermando che il potere è attribuito all’ufficio e viene esercitato materialmente dal personale ispettivo in applicazione del principio di immedesimazione organica. Ha ritenuto il verbale e il provvedimento adeguatamente compilati, motivati e preceduti da istruttoria sufficiente. Ha chiarito che l’art. 14 contempla presupposti alternativi di sospensione: il superamento della soglia di lavoro irregolare oppure gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza; ricorrendo il primo presupposto, non era necessario motivare anche sulla presenza delle violazioni elencate nell’Allegato I. Il verbale ispettivo, non essendo stata coltivata la querela di falso, conservava efficacia di prova legale fino a querela di falso quanto ai fatti avvenuti alla presenza degli ispettori e alle dichiarazioni raccolte. La mancata revoca in autotutela non è stata ritenuta illegittima, trattandosi di potere ampiamente discrezionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 81/2008
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare [...] possono adottare provvedimenti di sospensione [...] quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
La sospensione dell’attività può essere adottata quando il personale irregolare raggiunge almeno il 20% dei lavoratori presenti; tale presupposto è alternativo rispetto a quello delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008
La revoca in autotutela della sospensione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non costituisce un esito obbligato.
art. 13 d.lgs. 124/2004
Il verbale di primo accesso deve descrivere l’attività ispettiva e i lavoratori riscontrati; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali requisiti rispettati.
art. 2700 c.c.
Il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza degli ispettori e delle dichiarazioni da essi raccolte; l’estinzione del giudizio di falso lascia integra tale efficacia probatoria.
art. 77 c.p.a.
La causa amministrativa può essere sospesa quando la decisione dipende dalla definizione di un giudizio di falso relativo a documenti rilevanti.
art. 26 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 d.lgs. 81/2008 può essere disposta quando gli organi di vigilanza accertano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti, senza che sia necessario accertare anche gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
- I presupposti della sospensione previsti dall’art. 14 d.lgs. 81/2008 — superamento della soglia di lavoro irregolare e gravi e reiterate violazioni della sicurezza — sono alternativi; in presenza del primo, il provvedimento non deve motivare anche sulla sussistenza delle violazioni elencate nell’Allegato I.
- Il provvedimento di sospensione adottato materialmente dagli ispettori del lavoro non è affetto da incompetenza quando il potere è attribuito all’ufficio di vigilanza e gli ispettori lo esercitano quali organi dell’amministrazione, in applicazione del principio di immedesimazione organica.
- Il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti alla presenza degli ispettori e delle dichiarazioni da essi raccolte; se il giudizio di falso si estingue per mancata coltivazione, tale efficacia probatoria permane.
- La collaborazione abituale e prevalente del coniuge nell’impresa familiare, accertata mediante dichiarazioni concordanti e non assistita da regolare documentazione, può integrare impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria ai fini dell’art. 14 d.lgs. 81/2008.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →