Cassazione Penale, Sentenza n. 37200/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'esclusione dal progetto di stato passivo di un credito di complessivi euro 7.229,73 (in particolare euro 4.000,00 a titolo di risarcimento danni per furto aggravato del 4 maggio 2021) ritenendo che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, l'anteriorità del credito rispetto al sequestro dovesse valutarsi con riferimento al momento della commissione del fatto illecito (anteriore al sequestro del 22 giugno 2021), e non alla data in cui tale credito è stato giudizialmente accertato; il Tribunale di Torino aveva invece escluso il credito perché l'accertamento giudiziale era intervenuto successivamente al sequestro
La decisione
Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi: il credito del terzo derivante da fatto illecito deve essere sorto anteriormente all'applicazione della misura cautelare; l'accertamento giudiziale del credito deve intervenire entro i termini previsti per l'ammissione al passivo (termine ordinario fissato dal giudice delegato, non superiore a 60 giorni dal deposito del decreto di confisca in primo grado; termine massimo per domande tardive un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo). In sede penale l'accertamento deve essere definitivo; in sede civile è sufficiente che l'accertamento sia provvisoriamente esecutivo. Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto fondato il ricorso limitatamente al credito di euro 4.000,00, annullando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Torino per riqualificare l'ammissione del credito alla luce dei principi enunciati. Hanno inoltre stabilito che il credito per spese processuali è autonomo e può essere ammesso solo se liquidato in decisione intervenuta prima del sequestro.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro
La Corte interpreta il requisito dell'"anteriorità" come riferito al momento genetico del credito: per i crediti derivanti da fatto illecito rileva la data di commissione dell'illecito (momento in cui il diritto nasce), non l'eventuale successivo momento di accertamento giudiziale; nondimeno l'accertamento deve intervenire entro i termini processuali previsti per l'ammissione al passivo
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
termine perentorio, fissato dal giudice delegato per la proposizione delle istanze dei creditori, non superiore a sessanta giorni a far data dal deposito del decreto di confisca in primo grado
Fissa il termine ordinario entro il quale il credito deve essere insunto e, in combinazione con i principi enunciati, impone che l'accertamento del credito sia completato in tempo utile per consentire l'ammissione
art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
non oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo
Consente l'ammissione di domande tardive purché il creditore provi l'impedimento non imputabile; stabilisce il termine massimo oltre il quale non è più possibile chiedere l'ammissione
Direttiva 2024/1260/U.E. (recupero e confisca dei beni)
"l'esecuzione delle misure di confisca ... non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento" (art. 18)
Rileva a supporto della tutela delle vittime: orienta l'interpretazione verso una protezione dei crediti risarcitori delle vittime anche nel contesto delle misure ablative
art. 540 cod. proc. pen.
la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno non ha efficacia provvisoriamente esecutiva
In sede penale la Corte richiede l'accertamento definitivo del credito per l'ammissione al passivo, salvo che esistano istituti diversi espressamente previsti; la provvisoria esecutività è generalmente esclusa
art. 474 cod. proc. civ.
i requisiti di certezza e liquidità del diritto ai fini del titolo esecutivo
La Corte distingue il requisito probatorio richiesto dall'art. 52 (collocazione cronologica del titolo) dal requisito di certezza/liquidità previsto dall'art. 474 per l'esecuzione forzata; in sede civile un titolo provvisoriamente esecutivo può essere sufficiente per l'ammissione
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (richiamo giurisprudenziale)
"Affinché un credito possa essere considerato un valore patrimoniale ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del Protocollo n.1, è necessario che il titolare del credito dimostri che esso ha un sufficiente fondamento nel diritto interno" (Corte EDU, Stefanetti e altri c. Italia)
Sottolinea che lo strumento processuale di verifica deve essere idoneo a garantire l'accertamento del fondamento del credito, giustificando la necessità di un procedimento cognitivo pieno per l'accertamento delle pretese
Massime di principio
- Per i crediti derivanti da fatto illecito l'elemento determinante è la data della commissione dell'illecito: se il fatto è anteriore al sequestro, il credito può essere tutelato nella procedura di prevenzione, a condizione che l'accertamento giudiziale venga completato nei termini processuali previsti
- L'accertamento giudiziale richiesto ai fini dell'ammissione al passivo deve intervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda: termine ordinario fissato (non superiore a 60 giorni dal deposito del decreto di confisca) e termine massimo per domande tardive (un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo) se sussistono giustificazioni
- Se il credito è stato accertato in sede penale, l'accertamento deve essere definitivo per essere idoneo all'ammissione; se è accertato in sede civile, è sufficiente che la pronuncia sia provvisoriamente esecutiva
- Il giudice della prevenzione ha poteri di verifica (anteriorità del fatto, non strumentalità del credito all'attività illecita, buonafede/incolpevole affidamento) ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per un accertamento pieno dell'an e del quantum quando questi richiedono una cognizione estesa
- Il credito per spese processuali è autonomo rispetto al credito risarcitorio: per essere ammesso al passivo la liquidazione delle spese deve risultare da decisione intervenuta prima del sequestro
- Nel valutare istanze in situazioni analoghe, conservare documentazione che attesti la data dell'evento dannoso e sollecitare, ove possibile, la tempestiva formazione di un titolo esecutivo (o provvisoriamente esecutivo in sede civile) per non precludere l'ammissione al passivo
- Se il titolo esecutivo successivamente cadesse o venisse annullato, lo Stato, quale subentrante al bene confiscato, potrà esperire azioni di ripetizione nei confronti del creditore che abbia percepito somme sulla base di un titolo divenuto inefficace
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