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Ordinanza

Ordinanza n. 853/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’amministrazione sul procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, deducendo l’inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad nel procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio. Ha rappresentato di avere effettuato la preiscrizione e la trasmissione della richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, nonché di avere formalizzato la domanda presso l’Ambasciata. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’integrità del contraddittorio e sulla validità della notificazione del ricorso, in ragione dell’indirizzo PEC utilizzato per la notifica dell’atto introduttivo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una questione relativa all’integrità del contraddittorio e alla validità della notificazione del ricorso, il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato al 10 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti; nel caso concreto la norma è stata applicata alla questione della validità della notificazione e dell’integrità del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva relativa alla validità della notificazione del ricorso o all’integrità del contraddittorio, deve sottoporla alle parti prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie sulla sola questione rilevata.
  • La verifica della validità dell’indirizzo PEC utilizzato per la notificazione dell’atto introduttivo può incidere sull’integrità del contraddittorio e deve essere compiuta prima della decisione sulla domanda avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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