Sentenza n. 5728/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento –previa tutela cautelare - del decreto di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato del 7/7/2025 dell’Ambasciata d’Italia in Egitto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia in Egitto il 7 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, notificato il 3 ottobre 2025, per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stato assegnato alle parti un termine di trenta giorni per depositare memorie sulla questione. Il ricorrente non ha formulato argomentazioni plausibili per superare il rilievo, come constatato nella successiva udienza camerale del 24 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte. La decisione è stata adottata dopo la sottoposizione della questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; le deduzioni del ricorrente sono state ritenute non plausibili e non idonee a superare il vizio processuale. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego del visto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il termine assegnato è stato di trenta giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte determina l’inammissibilità del ricorso, quando il ricorrente non dimostri l’idoneità della procura a soddisfare i requisiti formali richiesti.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per una questione rilevata d’ufficio e non previamente discussa, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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