Cassazione Penale, Sentenza n. 20613/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la condanna per frode informatica (phishing), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: contesta il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa (Angelo Cosma) che non lo avrebbe indicato come autore materiale, e delle dichiarazioni del teste di p.g. che avrebbe solo individuato il titolare della carta postepay; lamenta inoltre carenza di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla mancata riqualificazione nella forma tentata, evidenziando elementi di fatto quali il blocco della carta e la questione dell'intestazione dell'IBAN.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile per aspecificità, richiamando il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova in cassazione richiede una deduzione specifica che dimostri che il dato probatorio sia stato per la prima volta introdotto in sede di secondo grado. I motivi relativi alla sussistenza del reato e alla mancata riqualificazione in tentata sono stati ritenuti infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato che l'imputato aveva ricevuto sulla carta a lui intestata la somma provento dell'operazione di phishing, realizzando così l'ingiusto profitto e la consumazione del reato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza contiene inoltre il rilievo sulla decorrenza del termine di prescrizione (reato del 28/03/2018) e l'applicazione della legge n.103/2017, con scadenza della prescrizione non anteriore al 28/03/2027, salvo sospensioni.
Norme richiamate
art. 640 ter c.p. (frode informatica)
La Corte ha interpretato l'art. 640 ter affermando che il reato si consuma quando l'agente consegue l'ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale altrui; la manipolazione del sistema informatico è modalità tipica ma non esaurisce il reato, che si perfeziona con l'ottenimento del profitto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (vizi di motivazione e travisamento della prova)
La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo con specifica rappresentazione che il dato probatorio contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; non è sufficiente una generica richiesta di riconsiderazione delle valutazioni probatorie.
art. 616 c.p.p. (condanna al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto)
Applicazione automatica della norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)
La Corte ha precisato che, per i reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019, si applicano le disposizioni della riforma rispetto ai termini di prescrizione; nel caso concreto la prescrizione non maturerà prima del 28/03/2027.
Massime di principio
- La mancanza di una identificazione esplicita da parte della persona offesa non esclude la responsabilità se vi sono prove circostanziali affidabili che dimostrino l'ottenimento del profitto da parte dell'imputato (es. accredito su carta a lui intestata).
- Per il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) la consumazione si verifica al momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto; la manipolazione del sistema è rilevante ma non sufficiente da sola se non si dimostra l'effettivo conseguimento del profitto.
- In cassazione il vizio per "travisamento della prova" richiede una deduzione precisa che indichi quale dato probatorio sarebbe stato utilizzato impropriamente o introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Questioni tecniche successive (es. blocco della carta, contestazioni sull'intestazione dell'IBAN) possono non essere decisive se le indagini e le sentenze di merito hanno già accertato l'accreditamento del profitto sulla carta intestata all'imputato.
- Se il giudice di merito ritiene di aver acquisito elementi che provano l'ottenimento dell'ingiusto profitto, è corretto ritenere il reato consumato e non tentato; la mancata riqualificazione in tentato va adeguatamente motivata solo se sorgono dubbi concreti sull'effettivo conseguimento del profitto.
- In sede di impugnazione, è importante formulare censure specifiche e circostanziate, soprattutto quando si mira a contestare la valutazione della prova: la genericità comporta alta probabilità di inammissibilità o rigetto.
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