Cassazione Civile, Ordinanza n. 03910/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa dall'ente locale nei confronti del responsabile di una lottizzazione abusiva, poi deceduto, e successivamente nei confronti dei suoi eredi. In origine la domanda era stata rigettata per carenza di prova del danno, ma la Corte di cassazione aveva cassato tale decisione affermando che il danno risultava già dalla sentenza penale di condanna e che il giudice civile avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva rigettato la domanda verso una delle ered i non parte del precedente giudizio e aveva condannato l'altra erede al risarcimento, espletando consulenza tecnica e stimando il danno con criterio equitativo. La ricorrente impugna la sentenza con sette motivi: deduce che il Comune avrebbe concorso a causare o aggravare il danno per omessa vigilanza e per avere concesso sanatorie; che, in base alla disciplina sopravvenuta sul danno ambientale, gli eredi risponderebbero solo nei limiti dell'arricchimento; che il concorso di colpa del danneggiato sarebbe stato omesso d'ufficio; che la Corte avrebbe trascurato le risultanze della consulenza; che la liquidazione equitativa sarebbe stata illegittimamente rimessa al consulente e non motivata dal giudice; che non si sarebbe tenuto conto della diversa incidenza dei lotti effettivamente riferibili al dante causa e della pretesa necessità di chiamare in causa altri autori; che infine il consulente non avrebbe comunicato tempestivamente i criteri di stima, violando il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: le doglianze sul concorso di colpa e sulla ripartizione del danno sono reputate generiche e comunque estranee al perimetro del giudizio di rinvio, che era limitato alla sola liquidazione equitativa del danno già ritenuto provato dalla precedente sentenza rescindente; è giudicato inammissibile il motivo fondato sulla normativa sopravvenuta perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non censurata; sono ritenute infondate le critiche alla consulenza e alla liquidazione equitativa, poiché il giudice di rinvio poteva avvalersi dell'ausilio del CTU e aveva motivatamente aderito alla stima; è altresì ribadito che la questione del concorso del danneggiato o di terzi non poteva essere introdotta per la prima volta nel rinvio. Le spese sono compensate per la particolarità e la lunga durata della vicenda, e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 311 d.lgs. 152/2006
La disciplina sul danno ambientale non consentiva, nel giudizio di rinvio, di rimettere in discussione l'an o la ripartizione della responsabilità già coperti dal giudicato rescindente; il rinvio era limitato alla liquidazione del danno provato.
art. 2055 c.c.
In presenza di obbligati in solido, il creditore può chiedere l'intero risarcimento anche ad uno solo dei coobbligati; la possibile solidarietà non impediva l'azione contro il solo dante causa dell'erede convenuta.
art. 1227 c.c.
Il concorso di colpa del danneggiato, per essere utilmente rilevato, richiede allegazioni specifiche sui fatti di concorso; inoltre, nel giudizio di rinvio non può essere introdotta una questione che incida su presupposti già definiti nel giudizio precedente.
art. 5 bis l. 166/2009
La norma sopravvenuta invocata dalla ricorrente non era applicabile per modificare la responsabilità accertata rispetto a fatti anteriori, secondo la sentenza impugnata.
art. 18 l. 349/1986
Richiamata dalla ricorrente per sostenere una responsabilità solo nei limiti della responsabilità personale; la Corte osserva incidentalmente che la disciplina non esclude la solidarietà in materia ambientale.
art. 115 c.p.c.
Censura infondata rispetto alla liquidazione equitativa e all'uso della consulenza tecnica, ritenuti compatibili con i poteri del giudice del rinvio.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza di rinvio è ritenuta sufficiente, avendo il giudice espresso le ragioni dell'adesione alla consulenza e della stima adottata.
art. 111 Cost.
Invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia motivato in modo congruo sulla quantificazione del danno.
art. 195 c.p.c.
Le doglianze relative alla mancata tempestiva comunicazione dei criteri del CTU sono considerate tardive, perché avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio in cui la consulenza era stata espletata.
art. 101 c.p.c.
Il preteso vulnus al contraddittorio nella consulenza tecnica è ritenuto inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio, quando sia stato cassato un precedente provvedimento per un errore di merito, è circoscritto ai punti indicati dalla sentenza rescindente e non consente di introdurre per la prima volta questioni che incidano sui presupposti già definitivamente accertati.
- La parte che invoca il concorso di colpa del danneggiato o l'incidenza causale di terzi deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del concorso e spiegare come essi abbiano inciso sul danno; doglianze generiche sono inammissibili.
- In materia di responsabilità solidale, il creditore può domandare l'intero risarcimento ad uno solo dei coobbligati, fermo l'eventuale regresso interno tra responsabili.
- Quando il danno è stato ritenuto provato ma difficile da quantificare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa e avvalersi anche di una consulenza tecnica, purché mantenga la propria valutazione e la motivi adeguatamente.
- Le censure relative alla consulenza tecnica d'ufficio, inclusi i profili di contraddittorio sui criteri di stima, devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio in cui la consulenza è espletata; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile anche se colpisce altre argomentazioni della sentenza.
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