Cassazione Civile, Ordinanza n. 15849/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare relativo a un immobile sito in Celleno, nel quale era indicato il prezzo di euro 110.000, di cui euro 90.000 già versati e euro 20.000 da corrispondere al definitivo. Il promissario acquirente ha chiesto in giudizio l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, in subordine, la restituzione degli euro 90.000 con rivalutazione e danni. Il promittente venditore ha resistito sostenendo, in sintesi, che la somma era stata percepita non in proprio ma quale legale rappresentante di una società, che il documento era stato stipulato in funzione di garanzia della restituzione di anticipi riferiti a un diverso rapporto, e che il prezzo andava comunque maggiorato per interventi sull'immobile. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e condannato il convenuto alla restituzione della somma; la Corte d'appello ha respinto l'appello, ritenendo che il ricorrente avesse ammesso di avere percepito la somma e che dagli elementi del fascicolo risultasse che avesse agito in proprio senza spendere il potere rappresentativo. In cassazione il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un preliminare non ritualmente presente agli atti e non producibile in appello, e che il documento non potesse essere valorizzato per mancanza del fascicolo di parte e mancata ricostruzione dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la censura sulla utilizzabilità del preliminare perché la decisione della Corte d'appello si fondava anche su una ratio autonoma e non censurata: l'ammissione del ricorrente di avere ricevuto la somma di euro 90.000 in acconto sul prezzo. Poiché tale autonoma base decisoria non era stata aggredita dal motivo di ricorso, l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque eliminato il fondamento della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato il rigetto del gravame e ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, dando atto altresì dell'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
viene richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita
violazione dell’art. 345 c.p.c.
è invocato dal ricorrente per contestare la utilizzazione in appello di un documento asseritamente non producibile, ma la censura è ritenuta non decisiva
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
il motivo è formulato come nullità della sentenza per violazione di norme processuali
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
consente la definizione accelerata del ricorso e l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla norma
la Corte applica il terzo e quarto comma, affermando la condanna anche in assenza di difese dell'intimato quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che investe solo una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata non è idonea a ottenere la cassazione se resta intatta un'altra ratio, sufficiente da sola a sorreggere il decisum.
- Il giudice d'appello può valorizzare un documento cartaceo non rinvenibile nel fascicolo di parte quando il suo contenuto risulti trascritto o comunque indicato in altro atto del processo o nella decisione impugnata, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
- L'eventuale contestazione dell'utilizzabilità di un documento non incide sulla decisione quando l'accertamento decisivo si fonda anche su una autonoma ammissione di parte, non specificamente censurata.
- La condanna alla restituzione di somme versate in esecuzione o in anticipazione di un preliminare può reggersi sull'accertamento, in fatto e non specificamente contestato, dell'avvenuto ricevimento della somma da parte del soggetto convenuto.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002.
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