Sentenza n. 558/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della Sentenza n. 189/2024 pubbl. il 06/07/2024 RG n. 190/2023 del Tribunale di Pesaro (Sezione Lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della sentenza del Tribunale di Pesaro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito e condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle somme dovute integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo lo scomputo degli importi eventualmente già pagati.
- In presenza di inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento al giudicato risulti accertato.
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