Cassazione Penale, Sentenza n. 10230/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere; dedotta motivazione contraddittoria e illogica, inosservanza di norme processuali e omessa valutazione delle allegazioni difensive relative alle esigenze cautelari, in particolare alla presunta dissociazione del ricorrente dal clan e al rilevante arco temporale trascorso dai fatti.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato e reiterativo. La Corte ha ritenuto che la dedotta dissociazione non trovi riscontri specifici negli atti e non dimostri una concreta collaborazione con l'autorità giudiziaria; ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva già proposto analoghe istanze respinte in precedenza e che il decorso del tempo, di per sé, non prova l'irreversibile allontanamento dall'associazione. Richiamata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. (art. 275 c.p.p.), la Corte ha confermato la misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato di associazione mafiosa costituisce gravità indiziaria tale da imprimere una presunzione di necessità della custodia cautelare, salvo prova concreta e oggettiva di dissociazione o cessazione dell'attività associativa.
DPR 309/1990, artt. 73 e 74
Norme in materia di stupefacenti richiamate come contestazioni a carico dell'imputato; contribuiscono alla valutazione complessiva della gravità indiziaria.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui l'art. 416-bis); la presunzione può essere superata solo con elementi concreti quali il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o reiterativi; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021 (giurisprudenza)
Precisa che il "tempo silente" (decorso di tempo tra i fatti e la misura) non è di per sé sufficiente a dimostrare la dissociazione dall'associazione mafiosa; occorrono elementi concreti come collaborazione, trasferimento o altro indizio oggettivo.
Massime di principio
- Per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. esiste una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: per superarla la difesa deve produrre elementi concreti e specifici di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa (es. prova di collaborazione effettiva con l'autorità, atti formali di recesso, cambiamento oggettivo di rapporti o attività).
- Il mero decorso del tempo ('tempo silente') non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari; può essere utile solo in combinazione con altri elementi oggettivi.
- Istante ripetutamente respinto che propone motivi reiterativi o privi di nuovi elementi rischia l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a sanzioni economiche (Cassa delle ammende).
- Nelle impugnazioni è essenziale contestare in modo specifico e motivato i punti decisivi della valutazione del giudice di merito (es. indicare prove o documenti che smentiscono la persistenza dell'associazione o che attestino la collaborazione).
- Le articolazioni difensive che si limitano ad affermazioni generiche di dissociazione, senza riscontri processuali, difficilmente prevalgono contro la presunzione cautelare prevista per i delitti associativi.
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