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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19671/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna emessa dalla Corte d'appello di Milano in esecuzione di mandato di arresto europeo rilasciato dal Tribunale distrettuale di Verden (Germania) per il reato di truffa. Il ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005 n. 69, sostenendo che parte della condotta contestata (artifizi e raggiri) si sarebbe svolta in Italia, a Cisano, e pertanto l'Italia avrebbe giurisdizione e avrebbe dovuto rifiutare la consegna. Sono stati poi aggiunti motivi secondo cui il giudice emittente sarebbe incompetente (reato commesso in Belgio) e che il mandato di arresto europeo sarebbe illegittimo perché relativo a reato di tentata truffa o furto, non riconducibile alla fattispecie di truffa consumata prevista nel mandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sul presunto obbligo/rifiuto di consegna ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) l. n. 69/2005, perché tale motivo facoltativo di rifiuto opera solo quando al momento della richiesta di consegna esista già pendente in Italia un procedimento penale per lo stesso fatto (effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale). Dagli atti non risultava alcuna prosecuzione penale italiana per i medesimi fatti, per cui la Corte di appello ha correttamente ritenuto di non applicare il motivo di rifiuto. La censura sul difetto di giurisdizione dell'autorità emittente è stata dichiarata inammissibile quale motivo di rifiuto non previsto dall'elenco tassativo dei motivi di rifiuto del mandato di arresto europeo e, pertanto, deve essere sollevata davanti all'autorità emittente. La doglianza sulla qualificazione del reato è stata dichiarata inammissibile in cassazione perché fondata su violazione di legge non dedotta in appello e, comunque, veniva presentata come motivo nuovo oltre il thema decidendum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 (formulazione originaria)

    «La corte di appello rifiuta la consegna (...) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio»

    Nella formulazione originaria prevedeva un motivo obbligatorio di rifiuto quando il reato è considerato commesso in tutto o in parte in Italia; successivamente riformulata e ricondotta alla disciplina della decisione quadro europea

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 1, lett. a)

    «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi: a) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio»

    Motivo facoltativo di rifiuto: può essere applicato solo se, al momento della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale (es. procedimento penale già pendente in Italia) sul medesimo fatto

  • legge 4 ottobre 2019, n. 117

    Ha delegato al Governo modifiche per allineare la normativa nazionale alla decisione quadro e ha riformulato la disciplina dei motivi di rifiuto (introducendo distinzione tra motivi obbligatori e facoltativi e trasponendo il principio europeo)

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha adeguato la normativa italiana al diritto dell'Unione, sopprimendo disposizioni difformi e riformulando l'art. 18-bis nella versione vigente richiamata dalla Corte

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    Quadro europeo che disciplina il mandato d'arresto europeo e i motivi per cui l'autorità di esecuzione può rifiutare l'esecuzione; la normativa italiana è stata interpretata alla luce di tale decisione

  • decisione quadro 2009/948/GAI

    Regime europeo per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; in presenza di procedimenti pendenti in più Stati, tale meccanismo va utilizzato per risolvere il conflitto

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29

    Ha recepito nel nostro ordinamento il meccanismo previsto dalla decisione quadro 2009/948/GAI per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Limitazione ai motivi di cassazione: il motivo nuovo proposto in cassazione non può fondarsi su una violazione di legge non dedotta nel giudizio di merito

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 50 (ne bis in idem)

    Rilevanza come principio di garanzia che giustifica meccanismi volti ad evitare procedimenti paralleli e il doppio giudizio nello spazio europeo

Massime di principio

  • Il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a) l. n. 69/2005 opera solo se risulta, al momento della richiesta di consegna, l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sullo stesso fatto (ad es. procedimento penale già pendente in Italia). La mera indicazione che una parte della condotta si sia svolta in Italia non è sufficiente.
  • La presenza di un "frammento" di condotta in Italia non determina automaticamente l'obbligo di rifiutare la consegna; occorre una situazione oggettiva e concreta (procedimento pendente) che evidenzi la volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione.
  • Le censure relative alla competenza o alla legittimità dell'autorità emittente (difetto di giurisdizione dell'autorità che ha emesso il mandato) non costituiscono, di regola, un motivo di rifiuto ai sensi dell'elenco tassativo dei motivi: tali eccezioni devono essere dedotte davanti all'autorità emittente e, se del caso, risolte con gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (es. tentata truffa vs. truffa consumata) possono rilevare, ma devono essere tempestivamente contestate nell'ambito del thema decidendum: non è ammesso introdurre in cassazione ragioni nuove che escano dall'ambito delle censure originarie.
  • Quando sussiste un potenziale conflitto di giurisdizione tra Stati membri, il corretto percorso è avvalersi del meccanismo previsto dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal relativo recepimento nazionale per la prevenzione e risoluzione dei conflitti, onde evitare procedimenti paralleli e violazioni del ne bis in idem.
  • In sede di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, la Corte di appello può subordinare la consegna a condizioni (ad es. il rinvio in Italia per l'espiazione di pena), ma le eccezioni all'esecuzione devono fondarsi su motivi espressamente previsti dalla normativa europea e di recepimento nazionale.

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