Sentenza n. 50/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 555/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, n. 555/2023, nella parte in cui aveva respinto i ricorsi per motivi aggiunti contro le deliberazioni regionali n. 439 del 6 settembre 2022 e n. 521 del 20 settembre 2022 e aveva respinto la domanda di condanna al pagamento di € 10.205.000,00
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza del TAR, deducendo: 1) l’illegittimità della deliberazione n. 439/2022, con cui la Giunta regionale aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani, per violazione dell’art. 8-bis, comma 3, dello Statuto speciale siciliano, poiché adottata durante la prorogatio del Governo regionale, cui sarebbero spettati soltanto atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili; 2) l’illegittimità della deliberazione n. 521/2022, con cui erano stati ratificati atti del commissario liquidatore e nominato un commissario liquidatore straordinario, per violazione dell’art. 8-bis dello Statuto e dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2022, sostenendo che l’incarico del precedente commissario non fosse cessato e che la nomina fosse vietata durante la prorogatio; 3) l’erroneità del rigetto della domanda di condanna della Regione al pagamento di € 10.205.000,00, oggetto di ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di pignoramenti presso terzi, domanda qualificata dall’appellante come satisfattiva del credito e non risarcitoria. L’appellante sosteneva inoltre di avere interesse all’annullamento degli atti, poiché la liquidazione coatta amministrativa avrebbe impedito o ostacolato il soddisfacimento individuale del credito.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente limitato il thema decidendum ai soli capi della sentenza di primo grado impugnati, ritenendo passate in giudicato le altre statuizioni. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse a ricorrere: la titolarità del credito legittimava l’impugnazione e la permanenza della liquidazione coatta amministrativa esponeva il creditore chirografario al concorso con gli altri creditori. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto legittima la deliberazione n. 439/2022. La liquidazione coatta amministrativa, prevista dall’art. 15, comma 5-bis, d.l. n. 98/2011, come introdotto dall’art. 12, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021, costituisce conseguenza vincolata dello stato di grave difficoltà economica o dell’incapacità dell’ente di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili. Nel caso concreto essa rappresentava la gestione concorsuale di una liquidazione già avviata e, pertanto, non costituiva atto di straordinaria amministrazione incompatibile con la prorogatio del Governo regionale. Il secondo motivo è stato respinto. La deliberazione n. 521/2022 era conseguenziale all’apertura della nuova procedura concorsuale; quest’ultima aveva implicitamente chiuso la precedente liquidazione coatta amministrativa avviata nel 2020, determinando la cessazione dell’incarico del precedente commissario e legittimando la nomina del commissario straordinario ai sensi dell’art. 5, comma 2, l.r. n. 3/2022. Il successivo annullamento della precedente deliberazione non poteva determinare un’illegittimità sopravvenuta della nomina, dovendosi valutare la legittimità dell’atto alla data della sua adozione. Quanto alla domanda di pagamento, il CGARS l’ha dichiarata inammissibile. L’ordinanza di assegnazione conclude il pignoramento presso terzi e costituisce titolo esecutivo, ma il pagamento può essere soggetto a revocatoria nell’ambito della procedura concorsuale. La domanda proposta non era risarcitoria, bensì mirava a ottenere un ulteriore titolo esecutivo fondato sul medesimo interesse economico già tutelato dall’ordinanza di assegnazione. Essa avrebbe quindi duplicato il titolo esecutivo e creato un’obbligazione autonoma a carico dell’Assessorato, eludendo la disciplina concorsuale e la par condicio creditorum e ponendo il rischio di un doppio pagamento. L’appello è stato complessivamente respinto. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 8-bis, comma 3, Statuto speciale della Regione Siciliana
nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione
La disposizione non impedisce l’adozione della deliberazione di liquidazione coatta amministrativa quando tale atto, avuto riguardo alla disciplina applicabile e alla situazione dell’ente, costituisce esercizio vincolato e necessario di ordinaria amministrazione.
art. 12, comma 6-bis, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta
La norma estende alle Regioni il potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti alla loro vigilanza.
art. 15, commi 1 e 5-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente ... raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi ... l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa
In presenza dei presupposti di grave difficoltà economica o insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa costituisce conseguenza obbligatoria e non scelta discrezionale dell’amministrazione.
art. 150 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ... può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
Il divieto riguarda le procedure esecutive pendenti o da intraprendere, non quelle già concluse con ordinanza di assegnazione.
art. 5, commi 1 e 2, l.r. 18 marzo 2022, n. 3
I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione
La nomina del commissario straordinario è legittima quando, a seguito dell’avvio di una nuova procedura concorsuale, sia cessato l’incarico precedentemente conferito.
art. 299 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore
La disciplina delle azioni revocatorie previste per le procedure concorsuali si applica anche alla liquidazione coatta amministrativa.
art. 166, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Sono altresì revocati ... i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ... se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori
Il pagamento ottenuto mediante esecuzione individuale può essere revocabile se compiuto nel periodo rilevante ai fini della procedura concorsuale.
art. 553 c.p.c.
L’ordinanza di assegnazione conclude il pignoramento presso terzi e attribuisce al creditore procedente il diritto o la legittimazione a ricevere dal terzo le somme assegnate, salvo esazione.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire richiede un’utilità concreta, personale e attuale derivante dalla pronuncia; non consente domande dirette a conseguire una duplicazione del titolo esecutivo.
art. 1175 c.c.
Il dovere di correttezza concorre a delimitare l’esercizio delle pretese processuali e impedisce iniziative volte a eludere la disciplina concorsuale.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio opera anche quale parametro per escludere l’abuso del processo.
Massime di principio
- La liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico, quando ricorrano una situazione economica, finanziaria e patrimoniale gravemente critica o l’incapacità di pagare debiti liquidi ed esigibili, costituisce un provvedimento vincolato e non una scelta discrezionale dell’amministrazione competente.
- Durante il regime di prorogatio degli organi regionali, l’apertura della liquidazione coatta amministrativa può rientrare nell’ordinaria amministrazione quando costituisca gestione necessitata e concorsuale di una situazione di dissesto già esistente e sia diretta a tutelare la par condicio creditorum e la continuità dell’azione amministrativa.
- L’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi conclude la procedura esecutiva individuale; il divieto di azioni esecutive derivante dall’apertura della procedura concorsuale non incide sulle procedure già concluse, anche se il pagamento assegnato deve ancora essere effettuato.
- Il pagamento coattivo eseguito in favore del creditore procedente può essere soggetto a revocatoria concorsuale; nell’espropriazione presso terzi, ai fini dell’individuazione dell’atto solutorio rilevante, assume rilievo il successivo pagamento concretamente ricevuto dal creditore, non la sola ordinanza di assegnazione.
- È inammissibile la domanda con cui un creditore, già munito di un titolo esecutivo, chieda un’ulteriore condanna di pagamento fondata sul medesimo fatto costitutivo, quando tale iniziativa sia diretta a duplicare il titolo e a eludere la disciplina della par condicio creditorum. Una diversa valutazione può riguardare una domanda propriamente risarcitoria fondata su un autonomo fatto illecito, purché effettivamente proposta come tale.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; non è configurabile un’illegittimità sopravvenuta dell’atto in conseguenza di eventi o pronunce successive.
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