Cassazione Penale, Sentenza n. 28753/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva ritenuto penale responsabilità di Palmieri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente denunciava errori di fatto: 1) la Corte avrebbe attribuito a Palmieri la sottoscrizione del bilancio di gennaio 2007, nonostante fosse detenuto nei periodi 11/01/2007-20/04/2008 e 11/11/2008-14/04/2009; 2) la Corte avrebbe ritenuto che non vi fossero altri soggetti preposti alla gestione della società, mentre la sentenza stessa riconosceva che Palmieri era soggetto interposto e lo zio ne era il dominus.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse esaminato e motivato adeguatamente le censure: la sottoscrizione del bilancio non era stata contestata dall'imputato (non era stata denunciata la falsità della firma) e la detenzione era stata discontinua e cessata cinque anni prima del fallimento; inoltre non risultava provata la sottrazione dei libri contabili da parte di terzi. Quanto alla gestione societaria, la Corte aveva validamente ritenuto che Palmieri non fosse mero prestanome, non avendo mai dato le dimissioni o ceduto le quote, e avendo responsabilità nella tenuta delle scritture. Il ricorso è stato anche qualificato come generico e non idoneo a incidere sul giudizio di colpevolezza, che si fondava su condotte di distrazione di beni e sottrazione di scritture. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per il ricorso straordinario; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle censure di fatto dedotte dal ricorrente e le ha ritenute inammissibili o infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere onerato del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi escludenti.
Massime di principio
- Le censure di errore di fatto sono difficili da accogliere se il giudice di merito ha motivato la propria valutazione e il ricorrente non disconosce o prova la falsità di documenti o firme: la mera asserzione di impossibilità materiale (es. detenzione) non basta se non comprovata con elementi decisivi.
- Quando si contesta che l'imputato fosse mero prestanome è necessario dimostrare in modo specifico e probatorio che egli non abbia mai esercitato funzioni gestorie (es. dimissioni, cessione di quote, deleghe), altrimenti il giudice può ritenere la responsabilità concreta anche se esiste un dominus de facto.
- Le censure generiche e non collegate in maniera decisiva al motivo della condanna sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente l'incidenza delle presunte errori sulla decisione di colpevolezza.
- Per evitare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, chi propone ricorso straordinario deve avere elementi di forte fondatezza e documentazione probatoria nuova o chiara che dimostri l'errore decisivo del giudizio di merito.
- Se si contesta la sottoscrizione di documenti societari in periodi di detenzione, è utile produrre prove documentali o perizie grafologiche, denunce di falsità, o attestazioni che escludano in modo oggettivo la possibilità materiale della firma.
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