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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39126/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per reati di detenzione e spaccio (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sostenendo che gli elementi valutati dalla Corte d'appello per la lieve entità del reato potevano e dovevano essere anche considerati ai fini delle attenuanti generiche e che la confessione e il comportamento collaborativo del ricorrente avrebbero dovuto essere valutati positivamente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, sebbene gli stessi elementi possano essere utilizzati sia per la valutazione della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 sia per le circostanze attenuanti generiche (senza violare il principio del ne bis in idem se non assorbenti), nel caso concreto la Corte d'appello ha motivatamente negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi rilevabili. La confessione è stata giudicata priva di valore di resipiscenza, essendo emersa per effetto della sorpresa nella flagranza e quindi con possibile intento utilitaristico. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 5

    art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990

    Disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati di stupefacenti; gli elementi che consentono di qualificare il fatto come di lieve entità possono essere utilizzati anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quando non siano assorbenti

  • Codice penale - art. 62-bis

    Prevede le circostanze attenuanti comuni; la loro applicazione richiede elementi positivi di segno favorevole e costituisce un giudizio di fatto che non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi richiamati)

    tra le altre: Sez.3, n. 31832 del 04/05/2018 (Rv.273763); Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993 (Rv.195339); Sez.1, n. 35703 del 05/04/2017 (Rv.271454)

    Principi affermati: a) l'elemento comune di valutazione può essere sfruttato per diversi profili del giudizio se non assorbente (no ne bis in idem sostanziale); b) il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione e elementi positivi, non è automatico; c) la confessione può non valere come elemento di resipiscenza se apparsa strumentale o dovuta alla sorpresa della flagranza

Massime di principio

  • Gli elementi che portano a qualificare un reato come di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 possono essere presi in considerazione anche per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche purché non siano valutati come assorbenti rispetto ad altri aspetti del giudizio
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi a favore del reo; la mera mancanza di elementi negativi non obbliga a concederle
  • La confessione o la collaborazione non producono automaticamente l'effetto di qualificarsi come elemento positivo: il giudice può valutarle come strumentali (es. dovute alla sorpresa in flagranza o finalizzate a ottenere una riduzione della pena) e negare quindi le attenuanti
  • La motivazione favorevole per la concessione delle attenuanti richiede specificità; viceversa il diniego non impone una motivazione analitica altrettanto dettagliata, purché risulti fondata su criteri logici e sulla valutazione degli elementi del caso
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e dimostrare elementi di concreta resipiscenza o di positiva rieducazione (comportamento collaborativo persistente, condotte riparative, elementi personali favorevoli) per incrementare le probabilità di riconoscimento delle attenuanti generiche

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