Cassazione Penale, Sentenza n. 40721/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorso contestava che il Tribunale avesse parcellizzato e sottovalutato il compendio indiziario (chat, incarichi professionali e determinazioni comunali) e avesse errato nell'applicazione dell'art. 319 cod. pen. ritenendo necessaria la prova del patto corruttivo in termini troppo restrittivi. Il PM ha sostenuto l'esistenza di una corruzione sistemica fondata sul conflitto di interessi e sulla correlazione tra l'esercizio della funzione pubblica e le remunerazioni professionali ricevute da Scandurra per incarichi riconducibili a Bezziccheri; ha altresì dedotto profili di violazione dell'art. 97 Cost. e di norme su conflitto di interessi e trasparenza (art. 6-bis legge 241/1990).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito procedurale ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità una diversa valutazione degli elementi di fatto e che la censura di manifesta illogicità si traduceva in una mera proposta di lettura alternativa dei fatti, vietata alla Cassazione. Sostanzialmente la Corte ha confermato il principio per cui per integrare il reato di corruzione (art. 319) è necessario dimostrare il pactum sceleris e la correlazione causale tra utilità e atto contro i doveri d'ufficio; la semplice percezione di compensi e la situazione di conflitto di interessi non bastano a provare la corruzione. Inoltre il ricorso del PM è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse rispetto alla caducazione della misura cautelare, poiché il PM non ha indicato la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari. In sintesi: annullamento del ricorso e mantenimento dell'esito favorevole a Bezziccheri in sede di riesame.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Il reato di corruzione propria richiede l'esistenza di un accordo sinallagmatico (pactum sceleris) tra corruttore e corrotto; non è sufficiente la mera violazione del dovere di astensione o la percezione di remunerazioni per inferire automaticamente il reato.
art. 318 cod. pen.
Anche la corruzione per l'esercizio della funzione è un reato-contratto e richiede la prova dell'accordo illecito; pertanto l'esigenza probatoria del pactum non viene meno qualificando la fattispecie in questa forma.
art. 192 cod. proc. pen.
La norma detta criteri per la valutazione degli indizi ma la sua presunta violazione non costituisce automaticamente vizio di legittimità impugnabile in Cassazione salvo che si traduca in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione: la Corte rileva che molte censure del PM non rientrano nei vizi di legge denunciabili e che la mera diversa valutazione degli elementi di fatto non è deducibile ai sensi di questa norma.
art. 275 cod. proc. pen.
La presunzione legislativa riguardante l'attualità delle esigenze cautelari opera solo per talune ipotesi di reato; non essendo il caso tra quelle soggette a presunzione, il PM doveva dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per conservare interesse all'impugnazione.
art. 97 Cost.
Richiamata dal PM in relazione al dovere di imparzialità e alla disciplina del conflitto di interessi; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di un regolamento comunale lacunoso non autorizzi automaticamente a sostituire la prova del pactum richiesta per il reato di corruzione.
art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma sulla trasparenza e sui conflitti di interesse richiamata dal PM; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a tale disciplina potesse sostituire la necessità di provare il rapporto sinallagmatico corruttivo.
art. 47 cod. pen.
Riferimento normativo collegato alle questioni di errore e buona fede dell'agente: la Corte osserva che il Tribunale del riesame non ha escluso, in astratto, la rilevanza di circostanze d'errore o buona fede ma ha escluso la prova del dolo specifico richiesto per la corruzione.
art. 35 Regolamento edilizio del Comune di Milano
Citato in relazione al ruolo vincolante dei pareri della Commissione per il paesaggio; il Tribunale aveva ritenuto che la disciplina regolamentare fosse lacunosa e non chiarissima in ordine agli obblighi di astensione, elemento che ha inciso sulla valutazione della consapevolezza dell'obbligo da parte dei membri.
Massime di principio
- Per integrare il reato di corruzione (art. 319) è necessaria la prova, anche in sede cautelare, di un pactum sceleris: la mera situazione di conflitto di interessi o la percezione di compensi non costituiscono di per sé prova della corruzione.
- La valutazione complessiva degli indizi compete al giudice del merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione proponendo una lettura alternativa dei fatti salvo casi di manifesta illogicità o vizio di diritto.
- Nelle ipotesi di presunta corruzione sistemica occorre dimostrare reiterazione e ripetizione di comportamenti che, volta per volta, integrino tutti gli elementi del reato; l'aggettivo 'sistemico' non sopperisce alla mancanza della prova dell'accordo illecito.
- Pagamenti documentati e fatturati per prestazioni effettivamente rese possono essere leciti e non necessariamente costituiscono la dazione corruttiva: va provata la correlazione causale tra utilità e atto contrario ai doveri d'ufficio.
- In sede di ricorso del pubblico ministero avverso decisioni sul riesame di misure cautelari è necessario indicare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; l'assenza di tale allegazione può rendere il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- La presenza di regolamenti locali lacunosi sul conflitto di interessi può influenzare la valutazione della consapevolezza dell'obbligo da parte del pubblico ufficiale, ma non elimina l'esigenza di prova del dolo corruttivo previsto dalla normativa penale.
- Quando si ipotizza un illecito collegato a conflitti di interesse occorre distinguere tra profili disciplinari/amministrativi (sanzioni o incompatibilità) e profili penali che richiedono la prova di uno specifico elemento soggettivo (dolo di scambio).
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