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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37312/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna (procedimento abbreviato) per i reati tributari ex d.lgs. 74/2000 (art. 10 capo A e art. 5 capo B) commessi come titolare della ditta individuale. I motivi principali: (1) vizio di motivazione e competenza territoriale per presunta fittizietà della sede legale (contestata competenza del Tribunale di Piacenza anziché Milano); (2)-(3) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto di ne bis in idem (art. 4 Protocollo 7 CEDU e art. 50 CDFUE) rispetto a una sanzione amministrativa definitiva irrogata dall'Agenzia delle Entrate; censura sulla mancata verifica della "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra procedimento amministrativo e penale; (4) censura sull'entità/qualifica della sanzione amministrativa sostanzialmente penale; (5) vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (impossibilità della ricostruzione dei redditi dedotta dall'occultamento di sole sei fatture); (5)-(7) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione e applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), con riferimento a precedenti estinti o non adeguatamente valutati; (8) eccezione di prescrizione maturata; (9) errata determinazione della durata delle pene accessorie (art. 37).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che la competenza territoriale individuata nel Tribunale di Piacenza è corretta (primo motivo respinto), ma ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per i seguenti profili: verifica della violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto di ne bis in idem (in particolare verifica della "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tra procedimento amministrativo e penale, con indicazione che il giudice del rinvio deve valutare i momenti di avvio e svolgimento dei procedimenti); valutazione della proporzionalità complessiva delle sanzioni e eventuali meccanismi compensativi (ricordato il principio di Sez. 3, n. 2245/2021); nuovo esame dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 in ordine all'affermazione di impossibilità di ricostruzione dei redditi basata sull'occultamento di sei fatture (motivazione ritenuta meramente apparente); riesame della qualificazione e motivazione sulla recidiva (richiesta la valutazione concreta secondo i parametri delle Sezioni Unite Calibè) e, conseguentemente, degli effetti sulla prescrizione; determinazione motivata delle pene accessorie in caso di conferma della responsabilità penale. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alle questioni indicate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte richiede motivazione adeguata sull'imputazione in particolare quando l'occultamento riguarda un numero limitato di fatture (qui sei), e non ammette deduzioni automatiche sull'impossibilità di ricostruzione dei redditi

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda le violazioni in materia di dichiarazione; utilizzata nel capo B dei capi d'imputazione collegati con l'art.10 per la determinazione della competenza e per il collegamento con reati dichiarativi

  • art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Stabilisce la regola di competenza territoriale per i reati dichiarativi con riferimento al domicilio fiscale / sede legale; la Cassazione conferma che, se la sede legale è fittizia, si prende in considerazione la sede effettiva

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Usato quale criterio attributivo della competenza in caso di connessione tra reati; la Corte lo applica per giustificare la competenza del Tribunale di Piacenza quando il luogo del reato più grave è ignoto

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regola che disciplina il divieto di nuovo giudizio e i limiti del nuovo processo dopo definizione; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente verificato i presupposti (connessione sostanziale e temporale) per escludere il ne bis in idem nei confronti di sanzioni amministrative sostanzialmente penali

  • art. 4 Protocollo 7 CEDU

    Principio internazionale del divieto di ne bis in idem; la sentenza richiama la giurisprudenza della Corte EDU (A. e B. Norvegia e successive) che ammette duplici procedure solo quando sussista connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e proporzionalità complessiva

  • art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Riferimento all'effetto vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nell'interpretazione dei diritti fondamentali nell'ordinamento UE; la Corte segnala che la Corte di Giustizia applica tali principi

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Cassazione ricorda che la recidiva aggravante deve essere contestata dal P.M. e valutata concretamente dal giudice secondo i parametri stabiliti dalle Sezioni Unite (Calibè)

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Riferito al termine massimo di prescrizione; la configurazione della recidiva incide sul calcolo dei termini di prescrizione e può richiedere verifica in sede di rinvio

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Riguarda gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la qualificazione della recidiva incide sugli atti interruttivi e sul termine da considerare

  • art. 37 cod. pen.

    Norma che regola le pene accessorie; la Cassazione sottolinea che la loro durata, quando prevista in un intervallo, va motivata in concreto secondo i criteri dell'art.133 c.p. e non è automaticamente correlata alla pena principale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamato come parametro per la motivazione della durata delle pene accessorie

Massime di principio

  • Competenza territoriale nei reati tributari: se la sede legale risulta fittizia, la competenza si individua nel luogo della sede effettiva; in caso di connessione tra reati, usare i criteri dell'art.16 c.p.p. e, ove ignoto il luogo del reato più grave, riferirsi al reato dichiarativo (art.18 d.lgs.74/2000)
  • Ne bis in idem tra sanzione amministrativa sostanzialmente penale e procedimento penale: il giudice deve verificare l'identità del fatto e la sussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta; la valutazione della connessione temporale si riferisce al momento di avvio e svolgimento dei procedimenti, non ai tempi di definizione
  • Quando esiste un sistema "doppio binario" sanzionatorio, è necessario garantire meccanismi compensativi per evitare una sanzione complessivamente sproporzionata (occorre tener conto della sanzione amministrativa nella determinazione della sanzione penale successiva)
  • La sussistenza della recidiva deve essere specificamente contestata dal P.M. e motivata dal giudice sulla base di una valutazione concreta (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, elementi di personalità e pericolosità), non può basarsi solo sull'elenco formale di precedenti
  • Non è possibile presumere automaticamente l'impossibilità di ricostruzione dei redditi e del volume d'affari per il solo fatto dell'occultamento di un numero limitato di documenti; la Corte richiede motivazioni adeguate e specifiche in ordine alla rilevanza e all'effetto pratico dell'occultamento
  • La determinazione delle pene accessorie, quando prevista in termini minimo-massimo, richiede motivazione autonoma e conforme ai criteri dell'art.133 c.p.; non va automaticamente collegata alla durata della pena principale
  • Questioni di fatto come la verifica della connessione temporale e sostanziale sono da valutare in sede di merito e non sono rivedibili dalla Corte di legittimità, che può invece disporre l'annullamento con rinvio se la motivazione è insufficiente

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