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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Vicenza in data 10 gennaio 2022 con il quale rigettava l’istanza presentata da Sabino Di Nicoli in data 31 luglio 2020 per l’emersione dal lavoro irregolare del cittadino extracomunitario Micheal Onuoha, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202200579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare domestico per mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Vicenza che aveva respinto l'istanza presentata dal datore di lavoro per l'emersione del rapporto di lavoro domestico e di assistenza alla persona con un cittadino extracomunitario. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo l'omessa o illegittima comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, sostenendo che il diniego non fosse adeguatamente motivato. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo la documentazione relativa alla comunicazione dei motivi ostativi e alla situazione reddituale del datore di lavoro. È inoltre emerso che il medesimo datore aveva presentato complessivamente undici domande di emersione del lavoro irregolare domestico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Prefettura aveva comunicato al datore di lavoro i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la comunicazione risultava dall'avviso di ricevimento della raccomandata, ricevuta il 1° dicembre 2021. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego indicava il mancato possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito non inferiore a 27.000 euro. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato specificamente tale presupposto, limitandosi a lamentare la lacunosità della motivazione, mentre la documentazione e le deduzioni dell'Amministrazione avevano chiarito la situazione reddituale sulla base delle dichiarazioni dei redditi. Il giudice ha inoltre valorizzato la presentazione, da parte del datore di lavoro, di undici domande di emersione del lavoro domestico ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi risulta rispettata quando l'Amministrazione dimostra, mediante documentazione idonea, l'avvenuta comunicazione al richiedente prima dell'adozione del diniego.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Il requisito motivazionale del diniego è soddisfatto quando l'atto indica il presupposto ostativo concreto, costituito nella fattispecie dal mancato possesso del reddito minimo richiesto, e tale presupposto non viene specificamente contestato.

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 19 luglio 2020, n. 77

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare domestico richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, il motivo ostativo relativo all'insufficienza del reddito del datore di lavoro legittima il diniego quando l'Amministrazione abbia previamente comunicato tale motivo e il richiedente non ne abbia contestato specificamente la sussistenza.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 può essere provata dall'Amministrazione mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione.
  • Un provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando indica il requisito reddituale mancante e consente al destinatario di comprendere la ragione concreta del rigetto; la contestazione della motivazione deve essere accompagnata da una specifica contestazione del presupposto di fatto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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