Cassazione Civile, Ordinanza n. 29193/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi a un immobile sito nel Comune di Ravenna e destinato a scuola paritaria denominata "Istituto Morelli". In primo grado era stato annullato l’atto per tutti gli anni contestati; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, confermando l’annullamento per il 2009 ma negando l’esenzione ICI per il 2010 e 2011. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 504/1992, per avere la CTR escluso l’esenzione assumendo la commercialità dell’attività didattica; 2) analoga violazione della stessa norma, sostenendo che la corresponsione di rette modeste, coprenti solo una frazione dei costi, non avrebbe dovuto escludere il carattere non commerciale; 3) violazione delle norme sulle sanzioni, per mancato riconoscimento dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa; 4) violazione della disciplina sulla continuazione, per mancata applicazione del vincolo del cumulo giuridico alle sanzioni relative alle annualità reiterate. La società resistente ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha denunciato, in via principale, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla tardiva riproposizione in appello dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo per il 2009; in subordine ha contestato nel merito la decisione sulla decadenza. Con altro motivo condizionato ha dedotto omessa pronuncia, o erronea decisione, sulla tardiva riproposizione delle eccezioni relative alla disapplicazione/riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società affidataria e ha rigettato il ricorso principale della fondazione. Ha ritenuto tardiva la riproposizione, da parte della contribuente, dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo per il 2009, perché nel processo tributario le questioni assorbite devono essere riproposte nelle controdeduzioni entro il termine di costituzione, e non in atti successivi. Quanto ai motivi principali sull’esenzione ICI per il 2010 e 2011, la Corte li ha respinti: ha ribadito che l’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali destinati ad attività didattiche richiede non solo il requisito soggettivo, ma anche quello oggettivo, e che l’attività deve essere svolta senza modalità commerciali; nella specie, la CTR aveva correttamente valorizzato il rilevante volume d’affari e l’assenza di prova che le rette fossero simboliche o meramente frazionarie rispetto ai costi effettivi. Sono stati respinti anche i motivi sulle sanzioni, perché l’obiettiva incertezza normativa e la continuazione sono eccezioni in senso proprio che devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; la ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la coesistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; l’attività didattica deve essere svolta esclusivamente e non con modalità commerciali, ossia a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato in relazione all’esimente sanzionatoria, ma la Corte ha affermato che la relativa eccezione deve essere tempestivamente dedotta nel merito.
art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per l’obiettiva incertezza normativa quale causa di non punibilità, ma la Corte nega la deducibilità d’ufficio e richiede una specifica e tempestiva istanza di parte.
art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La continuazione nelle sanzioni amministrative tributarie è eccezione in senso proprio, subordinata a tempestiva deduzione nel giudizio di merito.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per dedurre nullità per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso l’omissione sulla questione rilevante e ha comunque ritenuto tardive le riproposizioni.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per la riproposizione delle questioni assorbite in appello è quello per il deposito delle controdeduzioni.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con l’art. 23 disciplina il termine di costituzione in appello, oltre il quale la riproposizione delle eccezioni assorbite è tardiva.
art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ.
La Corte esclude l’applicazione retroattiva delle discipline introdotte successivamente, in particolare dei criteri normativi sopravvenuti sul costo medio per studente e sulla nozione di non commercialità.
art. 107, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Richiamato per il divieto di aiuti di Stato; l’esenzione è compatibile solo se l’attività non è economica secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza UE.
art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle questioni assorbite deve essere effettuata espressamente nelle controdeduzioni depositate entro il termine di costituzione; la deduzione successiva è tardiva e non consente di rimettere in discussione la questione.
- L’esenzione ICI per gli immobili di enti non commerciali destinati ad attività didattiche richiede un accertamento concreto sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo: l’attività deve essere svolta in modo non commerciale, con corrispettivi assenti o meramente simbolici.
- La mera natura non lucrativa del soggetto non basta a escludere la natura economica dell’attività svolta; anche un ente senza fine di lucro può esercitare attività economica se offre servizi sul mercato dietro corrispettivo non simbolico.
- Ai fini dell’esenzione per attività didattiche, il giudice di merito deve verificare se le rette siano effettivamente simboliche e tali da coprire solo una frazione del costo del servizio; il rilevante volume d’affari e l’assenza di prova della simbolicità dei corrispettivi giustificano il diniego del beneficio.
- Le discipline sopravvenute che introducono criteri più specifici per la non commercialità o per il costo medio del servizio non possono essere applicate retroattivamente a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore.
- Le eccezioni relative all’obiettiva incertezza normativa e alla continuazione nelle sanzioni tributarie sono eccezioni in senso proprio: richiedono una specifica deduzione di parte nel giudizio di merito e non possono essere rilevate d’ufficio.
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