Cassazione Penale, Sentenza n. 38226/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra due separate condanne penali (reati di ricettazione, truffa, falso documentale). Ha sostenuto che le condotte erano riconducibili a un unico disegno criminoso in quanto: medesima indole dei reati (acquisizione a scopo di profitto di beni di provenienza illecita); stretta contiguità temporale (estate/autunno 2012); rapporti fiduciari e scambi tra gli imputati (Ghiotto e Parise); intercettazioni ed elementi sintomatici di consuetudine nel traffico di opere contraffatte; assenza in Ghiotto di specifiche competenze artistiche, quindi comportamento finalizzato al lucro. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'omogeneità dell'offensività non dimostrasse l'esistenza di un medesimo programma criminoso, rilevando invece differenze importanti: diversità dell'oggetto e della modalità delle condotte (tela contraffatta con certificazioni false vs. ricettazione e compilazione di assegni circolari di matrice furtiva), partecipazione di correità diverse, e distanza temporale non minimale tra gli episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato il ragionamento della Corte d'Appello secondo cui non era stata dimostrata la preordinazione unitaria delle condotte nei termini richiesti dall'art. 671 c.p.p.: la valutazione del giudice dell'esecuzione, basata su elementi quali la distanza temporale (circa tre mesi), la differenza dei modus operandi, la diversità dei beni coinvolti e la presenza di correità diverse, è stata ritenuta logica, coerente e insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente Ghiotto è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La norma sul vincolo della continuazione richiede che le violazioni per le quali si chiede la continuazione costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato almeno nelle linee essenziali; la preordinazione non può essere desunta da indici meramente presuntivi o congetture processuali.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata qui in conseguenza del rigetto del ricorso.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele)
Giurisprudenza richiamata per stabilire che la continuazione presuppone un progetto criminoso unitario concepito nelle sue caratteristiche essenziali.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi)
Distinzione tra continuazione e forme di reiterazione delinquenziale (recidiva, abitualità): la continuazione richiede progettazione unitaria e non un generale stile di vita dedito al crimine.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Elenco di indicatori utili per valutare la continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programma preordinato) e principio che non è necessaria la simultanea prova di tutti gli indicatori purché quelli provati siano significativi.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario provare che i reati siano stati concepiti nell'ambito di un unico programma criminoso originario; non basta la mera affinità del fine (es. profitto).
- Indicatori rilevanti: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità temporale significativa (ma non è sufficiente la mera prossimità), identità o sostanziale similitudine del modus operandi, partecipazione degli stessi correi o scambio programmato tra soggetti, e prova che i reati successivi fossero pianificati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- La differenza dell'oggetto materiale dei reati (es. opere d'arte contraffatte vs. assegni circolari) e modalità operative distinte possono far pendere la bilancia contro il riconoscimento della continuazione, soprattutto se accompagnate da correità diverse.
- Non è ammesso basare il riconoscimento della continuazione su congetture, indici meramente presuntivi o su prove che non dimostrino la preordinazione; l'onere probatorio grava su chi chiede la continuazione.
- Le valutazioni di fatto del giudice dell'esecuzione (sull'esistenza o meno del programma unitario) sono difficilmente sindacabili in cassazione se fondate su motivazione coerente e priva di vizi logici.
- In situazioni simili, conviene documentare e provare con precisione elementi quali scambi documentabili tra gli imputati, pianificazioni temporali evidenti, coincidenza di ruoli e modalità operative ripetute, e non limitarsi a dimostrare una comunanza di finalità economica.
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