Cassazione Penale, Sentenza n. 20909/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio che dia adeguata e autonoma ricostruzione della fattispecie concreta e verifichi la sussumibilità nella norma incriminatrice; ha inoltre rilevato l'illegittimità dell'aumento della pena in assenza di appello del PM.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per violazione dell'art. 385 c.p.; il ricorrente contestava: (i) vizio di motivazione per aver applicato astrattamente la norma senza ricostruire la fattispecie concreta, trascurando che l'imputato, non autonomamente deambulante, era uscito per pochi minuti con la sedia a rotelle nello spazio del cortile condominiale attiguo alla sua abitazione; (ii) violazione del divieto di reformatio in pejus perché la Corte d'appello ha aumentato la pena (da 8 a 10 mesi) in assenza di appello del Pubblico ministero e pur dichiarando l'intento di mitigarla.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
La nozione di abitazione ai fini dell'art. 385 c.p. si riferisce all'unita' abitativa in cui si svolge la vita domestica e alle pertinenze che ne costituiscono parte integrante; ambiti parzialmente aperti o scoperti (balconi, terrazzi, cortili interni, chiostrine) possono essere ricompresi solo se parte integrante dell'unita' immobiliare. Occorre una valutazione fattuale specifica per verificare la pertinenzialita'.
divieto di reformatio in pejus (principio)
E' principio consolidato che in assenza di appello del Pubblico ministero non puo' essere aumentata la pena in grado di appello; l'aumento e' illegittimo se non sorretto da adeguata motivazione e da un concreto motivo di impugnazione dal PM.
Massime di principio
- Per i delitti contro l'inviolabilita' del domicilio (art. 385 c.p.) la tipicita' va valutata rispetto alla concreta delimitazione dell'abitazione e delle sue pertinenze: non basta un richiamo astratto alla norma, serve ricostruzione fattuale specifica.
- Spazi esterni contigui (cortili, chiostrine) possono essere considerati parte dell'abitazione solo se risultano integralmente collegati o funzionalmente pertinenti all'unita' abitativa; il breve utilizzo occasionale di uno spazio esterno non implica automaticamente la configurazione del reato.
- La Corte d'appello, quando conferma una condanna, deve fornire motivazione autonoma o richiamare espressamente e adeguatamente la motivazione di primo grado; lacune motivazionali possono comportare l'annullamento con rinvio.
- E' vietato aumentare la pena in appello in assenza di appello del Pubblico ministero: eventuali valutazioni favorevoli alle condizioni personali dell'imputato devono tradursi in mitigazione, non in irrigidimento.
- In caso di carenze motivazionali o di errata applicazione del principio del reformatio in pejus, il rimedio tipico e' l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che accerti i fatti e la corretta sussunzione normativa.
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