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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20909/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio che dia adeguata e autonoma ricostruzione della fattispecie concreta e verifichi la sussumibilità nella norma incriminatrice; ha inoltre rilevato l'illegittimità dell'aumento della pena in assenza di appello del PM.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione per violazione dell'art. 385 c.p.; il ricorrente contestava: (i) vizio di motivazione per aver applicato astrattamente la norma senza ricostruire la fattispecie concreta, trascurando che l'imputato, non autonomamente deambulante, era uscito per pochi minuti con la sedia a rotelle nello spazio del cortile condominiale attiguo alla sua abitazione; (ii) violazione del divieto di reformatio in pejus perché la Corte d'appello ha aumentato la pena (da 8 a 10 mesi) in assenza di appello del Pubblico ministero e pur dichiarando l'intento di mitigarla.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    La nozione di abitazione ai fini dell'art. 385 c.p. si riferisce all'unita' abitativa in cui si svolge la vita domestica e alle pertinenze che ne costituiscono parte integrante; ambiti parzialmente aperti o scoperti (balconi, terrazzi, cortili interni, chiostrine) possono essere ricompresi solo se parte integrante dell'unita' immobiliare. Occorre una valutazione fattuale specifica per verificare la pertinenzialita'.

  • divieto di reformatio in pejus (principio)

    E' principio consolidato che in assenza di appello del Pubblico ministero non puo' essere aumentata la pena in grado di appello; l'aumento e' illegittimo se non sorretto da adeguata motivazione e da un concreto motivo di impugnazione dal PM.

Massime di principio

  • Per i delitti contro l'inviolabilita' del domicilio (art. 385 c.p.) la tipicita' va valutata rispetto alla concreta delimitazione dell'abitazione e delle sue pertinenze: non basta un richiamo astratto alla norma, serve ricostruzione fattuale specifica.
  • Spazi esterni contigui (cortili, chiostrine) possono essere considerati parte dell'abitazione solo se risultano integralmente collegati o funzionalmente pertinenti all'unita' abitativa; il breve utilizzo occasionale di uno spazio esterno non implica automaticamente la configurazione del reato.
  • La Corte d'appello, quando conferma una condanna, deve fornire motivazione autonoma o richiamare espressamente e adeguatamente la motivazione di primo grado; lacune motivazionali possono comportare l'annullamento con rinvio.
  • E' vietato aumentare la pena in appello in assenza di appello del Pubblico ministero: eventuali valutazioni favorevoli alle condizioni personali dell'imputato devono tradursi in mitigazione, non in irrigidimento.
  • In caso di carenze motivazionali o di errata applicazione del principio del reformatio in pejus, il rimedio tipico e' l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che accerti i fatti e la corretta sussunzione normativa.

Testo integrale

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