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Sentenza

Sentenza n. 2588/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di 1.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle 1.500 euro, relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto anche l’attribuzione degli interessi sulla somma dovuta. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Trapani era definitiva, con passaggio in giudicato attestato il 10 marzo 2026, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, essendo stata notificata all’amministrazione il 14 ottobre 2024. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento dei 1.500 euro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la richiesta di interessi, perché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione relativa a tale voce accessoria. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’attuazione del giudicato e può comportare l’adozione di ordini esecutivi e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Le sentenze definitive del giudice ordinario possono essere eseguite mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione per condanne pecuniarie è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus “Carta del Docente”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione modificativa della disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
  • Quando l’amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinarle il pagamento entro un termine prestabilito e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo: non possono essere riconosciute somme accessorie, quali interessi, se non risultano previste dalla sentenza da eseguire.
  • Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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