Sentenza del 22/12/2017 n. 30815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2000-2004, sostenendo che i fabbricati utilizzati per la coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci fossero rurali e strumentali all'attività agricola, quindi esenti dall'imposta. Contestava inoltre che la CTR avesse valorizzato per la prima volta in appello l'accatastamento degli immobili in categoria D/7 e sosteneva che la successiva classificazione D/10, nonché la disciplina sopravvenuta sulla ruralità, dimostrassero l'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della contribuente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune, relativo alla possibile decadenza dal rimborso per l'anno 2001. Ha ritenuto legittimo considerare la classificazione catastale D/7, già presente negli atti, anche se valorizzata dalla CTR in appello. Per gli anni 2000-2004 l'ICI era dovuta, perché gli immobili risultavano classificati D/7 e non risultava accertato che le successive procedure di riconoscimento della ruralità producessero effetti retroattivi fino a tali annualità. La classificazione D/10 attribuita nel 2010 non era rilevante, poiché successiva ai periodi d'imposta controversi. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La Corte ha escluso che vi fosse una nuova domanda o eccezione inammissibile in appello: la classificazione catastale D/7 era già presente negli atti e la relativa rilevanza fiscale costituiva una questione di diritto che il giudice poteva esaminare.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
La ruralità degli immobili deve essere riconosciuta sulla base dei requisiti normativi e delle modalità catastali previste dalla legge; la mera destinazione concreta all'attività agricola non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a determinare l'esenzione.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
I contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10, sulla base di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente.
La domanda catastale costituiva lo strumento previsto per ottenere il riconoscimento della ruralità, con possibile efficacia retroattiva quinquennale, purché fossero rispettati i requisiti e le condizioni di legge.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214 del 2011
Le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.
Il riconoscimento della ruralità può produrre effetti anche senza modificare necessariamente il classamento originario, secondo il sistema delle annotazioni catastali e delle domande presentate nei termini.
D.M. 26 luglio 2012, artt. 1 e 7
Ai fabbricati rurali è attribuito il classamento secondo le regole ordinarie; per quelli diversi dagli immobili censibili in categoria D/10 è apposta una specifica annotazione relativa alla ruralità.
La ruralità può risultare da una specifica annotazione catastale anche quando l'immobile non è classificato D/10, ma deve essere formalmente riconosciuta secondo la disciplina catastale.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14 del 2012
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originari e comunque entro il 30 giugno 2012.
La norma ha salvaguardato, entro il termine prorogato, gli effetti delle domande tardive di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La disposizione conferma l'efficacia retroattiva quinquennale del riconoscimento della ruralità, ma solo in presenza di una domanda o annotazione idonea e dei requisiti sostanziali richiesti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
La ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI deve essere verificata anche attraverso la classificazione catastale e le formalità catastali previste, non soltanto mediante l'uso effettivo dell'immobile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13
Il Comune aveva prospettato la decadenza dal rimborso per l'anno 2001 per decorso del termine triennale; la questione non è stata esaminata perché il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sugli immobili rurali, la concreta utilizzazione nell'attività agricola non è normalmente sufficiente da sola: occorre verificare la classificazione catastale e l'eventuale annotazione formale della ruralità.
- La classificazione catastale dell'immobile può essere esaminata dal giudice anche se la relativa argomentazione giuridica viene sviluppata in appello, quando il dato catastale era già presente negli atti.
- Una classificazione catastale D/10 ottenuta successivamente non dimostra automaticamente l'esenzione per periodi d'imposta precedenti; può rilevare retroattivamente solo se ricorrono le specifiche condizioni previste dalla disciplina sul riconoscimento della ruralità.
- Le procedure di variazione o annotazione catastale possono produrre effetti retroattivi, in genere entro il limite quinquennale previsto dalla legge, ma è necessario dimostrare sia il rispetto dei termini procedurali sia la sussistenza continuativa dei requisiti sostanziali.
- Per valutare un rimborso fiscale occorre verificare separatamente il merito dell'esenzione e i termini di decadenza per la presentazione della domanda, perché il mancato rispetto dei termini può impedire il rimborso anche quando l'agevolazione sarebbe astrattamente spettante.
- La disciplina applicabile deve essere ricostruita con riferimento sia all'anno d'imposta sia alla data e agli effetti delle eventuali variazioni catastali o annotazioni.
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