Sentenza n. 241/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della sentenza n. 194/2024 pubbl. il 06/07/2024 RG n. 698/2023 del Tribunale di Pesaro - sez. lavoro notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 20/10/2024 passata in giudicato che ha accolto il ricorso della ricorrente così statuendo "accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro - sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'attivazione della Carta elettronica del docente e all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento commissariale su istanza del creditore e l'esecuzione entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la richiesta di un indennizzo per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non contesta specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già adempiuto.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui operatività può essere subordinata all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l'adempimento spontaneo.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento tempestivo e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione del giudicato.
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