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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20475/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ai sensi del nuovo testo dell'art. 624, comma terzo, c.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022). In particolare si contesta che la Corte d'Appello abbia riconosciuto, oltre alla violenza sulle cose ritenuta dal Tribunale, anche la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, pur non essendo tale aggravante stata ritenuta dal Tribunale e pur non essendo stata impugnata dal Pubblico Ministero, con violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, escludendo che la Corte d'Appello potesse legittimamente riconoscere l'aggravante della destinazione a pubblico servizio in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero e ha constatato che non era stata presentata querela entro il termine (30 marzo 2023). Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela; la circostanza aggravante è stata esclusa ove illegittimamente ritenuta.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen., comma terzo (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    Stabilisce la procedibilità a querela del delitto di furto salvo che ricorra una circostanza che renda il reato procedibile d'ufficio; la modifica ha rilevanza sul termine e sulla necessità della querela, e l'assenza di querela rende improcedibile l'azione quando l'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio non sia validamente emersa.

  • art. 597 cod. proc. pen., comma 1

    Principio devolutivo: la Corte d'appello è vincolata ai punti della decisione impugnati; non può riconoscere circostanze aggravanti non decise in primo grado se non sono state oggetto di impugnazione a cura del Pubblico Ministero.

  • art. 597 cod. proc. pen., comma 3

    Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di dare al fatto una definizione giuridica piu grave anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato; tuttavia la giurisprudenza interpretata nel caso esclude che questa facoltà comprenda il riconoscimento di circostanze aggravanti non decise dal primo giudice.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto (art. 624 c.p.), incidendo sulla rilevanza della querela e sui termini per proporla; la modifica è centrale per valutare l'improcedibilità in assenza di querela quando manca un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.

  • Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino) e altra giurisprudenza citata (Michaeler, Messina Denaro, Cientanni)

    Giurisprudenza consolidata sul principio devolutivo e sui limiti del giudice dell'impugnazione: la Corte non può ostacolare il principio che le questioni non impugnate dal PM restano precluse e che la riforma della qualificazione giuridica non equivale al riconoscimento di nuove aggravanti non decise in primo grado.

Massime di principio

  • Se il reato è reso procedibile d'ufficio da una circostanza aggravante, è necessario verificare che quella circostanza sia stata validamente accertata in primo grado o sia stata impugnata dal Pubblico Ministero; in assenza di querela, l'azione è improcedibile se l'aggravante non può legittimare la procedibilità.
  • Il principio devolutivo (art. 597 c.p.p.) impedisce alla Corte d'appello di riconoscere aggravanti non ritenute in primo grado se tali profili non sono stati oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
  • Il potere del giudice dell'impugnazione di dare al fatto una definizione giuridica piu grave non autorizza automaticamente il riconoscimento di circostanze aggravanti nuove rispetto a quelle decise dal tribunale di primo grado.
  • In casi simili occorre controllare i termini e l'effettiva presentazione della querela dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) prima di proseguire l'azione penale; in mancanza la sentenza può essere annullata senza rinvio per improcedibilità.
  • Per difendere la possibilità che aggravanti siano riconosciute in appello è opportuno che il Pubblico Ministero impugni i punti della sentenza di primo grado relativi a eventuali aggravanti o che la querela sia tempestivamente presentata quando necessaria.

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