Cassazione Penale, Ordinanza n. 19540/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 31/05/2024. L'unico motivo dedotto era formalmente costruito come vizio di motivazione, ma sostanzialmente mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e di un teste. Il ricorrente sosteneva, in fatto, che le discrasie tra le dichiarazioni testimoniali avessero inciso sulla tenuta dell'accertamento di responsabilità; la censura tendeva quindi a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dell'attendibilità dei dichiaranti, operazione ritenuta estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza, pur prospettata come vizio motivazionale, era in realtà una critica di merito sulla valutazione delle prove, già esaminata in appello, e chiedeva una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare un dedotto vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La valutazione della rilevanza, attendibilità e prevalenza delle fonti di prova spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, apodittica o manifestamente illogica.
- Non sono deducibili con successo in cassazione contestazioni che si limitino a riproporre questioni di fatto già esaminate dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi logici della motivazione.
- Le discrasie tra dichiarazioni testimoniali non impongono di per sé l'annullamento della decisione di merito quando la motivazione spieghi in modo coerente perché esse non incidono sul giudizio di responsabilità e siano corroborate da ulteriori elementi probatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →