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Ordinanza

Ordinanza n. 352/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 770 del 9.4.2026, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Finanziari, Tributi e Risorse Umane" del Comune di Ostuni, recante approvazione della graduatoria definitiva della procedura valutativa comparativa per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario di Vigilanza" (progressioni tra le Aree nel periodo transitorio 1° aprile 2023 – 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), e di tutti gli atti consequenziali e/o presupposti, tra i quali quelli di seguito elencati; - della medesima graduatoria definitiva, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 63,66, a pari merito con il vincitore (sig. Milone), senza riconoscere alla stessa il giusto punteggio per i titoli posseduti ed esibiti (e non valutati), come meglio di seguito specificato; - del Verbale della Commissione n. 4 del 16.3.2026, nella parte in cui, nel riesaminare l'istanza di autotutela prot. n. 16007/2026, ha confermato la mancata valutazione della certificazione ECDL e degli altri titoli della ricorrente, senza fornire adeguata motivazione; - del Verbale della Commissione n. 2 del 28.1.2026, nella parte in cui ha omesso la valutazione della certificazione ECDL e degli altri titoli posseduti dalla ricorrente e nell'ulteriore parte in cui ha attribuito al controinteressato sig. Milone il punteggio di 26 punti per la voce "esperienza maturata nell'area di provenienza”, secondo criteri non predeterminati, né verbalizzati e in contrasto con le prescrizioni e lo spirito dell’Avviso indittivo; - del Verbale della Commissione n. 3 del 24.2.2026, nella parte afferente alla formulazione della graduatoria provvisoria, nella misura in cui fonda la parità di punteggio tra la ricorrente e il controinteressato su una valutazione dei titoli affetta dai vizi di cui infra; - del Verbale della Commissione n. 1 del 21.1.2026, nella parte in cui ha determinato criteri di valutazione che non hanno poi trovato uniforme applicazione e/o nella parte in cui non sono stati individuati criteri per la valutazione delle certificazioni dei candidati; - della nota prot. n. 28089 del 20.4.2026 adottata dal RUP/Dirigente del Servizio Risorse Umane, recante la prima e postuma esplicitazione del criterio di calcolo adottato per la valutazione dell'esperienza del controinteressato (motivazione mai espressa dalla Commissione); - della anteriore nota prot. n. 25958 del 10.4.2026, recante il diniego sulla richiesta di autotutela, presentata dalla ricorrente in data 09.04.2026, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusa la Determinazione Dirigenziale n. 2739 del 09.12.2025 (indizione della selezione), nella parte in cui, l'Avviso allegato, si debba interpretare nel senso proposto dall’amministrazione resistente, nonché del presupposto Regolamento approvato con delib. G.C. n. 361/2024, sempre nei limiti di interesse della ricorrente, nonché dei citati verbali pregressi, nella misura in cui costituiscono atti presupposti e connessi ai vizi. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Milone Lucio Paolo in data 21.5.2026: - del verbale n. 4 del 16 marzo 2026, nonché della graduatoria definitiva adottata con Determinazione Dirigenziale n. 770 del 9.4.2026, nella parte in cui la Commissione ha riconosciuto 0,50 punti al corso conseguito dalla ricorrente principale dal titolo “Il SUAP e le recentissime novità a seguito del Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 in tema di Conferenza di Servizi e della Legge sulla Concorrenza 2024”; nonché - per la condanna della Commissione alla rideterminazione del punteggio assegnato al ricorrente incidentale, relativamente agli anni di anzianità di servizio, nella misura di 28 punti, adottando la nuova graduatoria definitiva; - per la declaratoria della inammissibilità del ricorso principale.

Giustizia amministrativa202600429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di Funzionario di Vigilanza mediante progressione tra le Aree

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato la graduatoria definitiva, collocatasi al secondo posto a pari punteggio con il vincitore, lamentando la mancata valutazione della certificazione ECDL conseguita nel 2005 e di ulteriori corsi di formazione, nonché l’illegittima attribuzione al controinteressato del punteggio per l’esperienza maturata nell’area di provenienza. Ha dedotto inoltre la violazione dell’avviso e dei principi di predeterminazione e uniformità dei criteri di valutazione, sostenendo che la Commissione avesse applicato criteri non predeterminati o non verbalizzati e che il diniego di autotutela fosse privo di adeguata motivazione. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando l’attribuzione di 0,50 punti alla ricorrente per un corso sul SUAP e chiedendo la rideterminazione del proprio punteggio per l’anzianità di servizio, oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. L’ordinanza decide esclusivamente la domanda cautelare proposta nel ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Quanto alla certificazione ECDL del 2005, ha ritenuto dirimente la previsione dell’avviso secondo cui sono valutabili soltanto le competenze professionali e i percorsi formativi conseguiti nei cinque anni anteriori all’approvazione dell’avviso, con eccezione delle sole abilitazioni professionali, intese come titoli abilitanti all’esercizio di una professione regolamentata. I corsi ulteriori non sono stati ritenuti valutabili perché gli attestati non indicavano la durata, richiesta dall’avviso per i corsi di almeno otto ore per singola giornata. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al punteggio attribuito al controinteressato per l’esperienza professionale: la clausola dell’avviso prevedeva la valutazione dell’esperienza eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione, senza stabilire le decurtazioni prospettate dalla ricorrente per il servizio prestato presso un ente diverso dal Comune di Ostuni. Il TAR ha infine escluso, in questa fase, la fondatezza delle doglianze sulla mancata predeterminazione dei criteri, rilevando che l’art. 3 dell’avviso conteneva una griglia analitica con categorie, sottocriteri e punteggi massimi e che il verbale n. 1 aveva ulteriormente precisato le prescrizioni applicabili. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il ricorso incidentale non risulta esaminato nell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sommaria delibazione della fondatezza delle censure.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale base normativa della procedura di progressione tra le Aree.

  • art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022

    Richiamato quale disciplina contrattuale della procedura di progressione nel periodo transitorio.

  • art. 3, comma 5, punto III, dell’avviso

    Sono valutabili solo le competenze professionali e i percorsi formativi “non antecedenti ai 5 anni dalla data di approvazione dell’avviso”; “saranno valutati solo i corsi di durata pari o superiore alle 8 ore per ogni singola giornata, con specifica attestazione della durata”.

    La disposizione impedisce di valutare titoli formativi anteriori al quinquennio e corsi i cui attestati non documentino la durata richiesta; l’eccezione temporale riguarda soltanto le abilitazioni professionali in senso proprio.

  • art. 3, comma 1, lett. a), dell’avviso

    L’esperienza valutabile sarà solo quella eccedente il periodo minimo fissato quale requisito di ammissione.

    La clausola consente di valutare l’esperienza eccedente il requisito minimo senza prevedere le decurtazioni di punteggio prospettate dalla ricorrente per il servizio prestato presso un ente diverso dal Comune.

  • art. 7 dell’avviso

    In caso di parità di punteggio, attribuisce la preferenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, la clausola dell’avviso che limita la valutabilità delle competenze professionali e dei percorsi formativi a quelli conseguiti entro un determinato arco temporale deve essere applicata ai titoli formativi; l’eventuale eccezione per le abilitazioni professionali riguarda soltanto i titoli che abilitano all’esercizio di una professione regolamentata.
  • Un titolo o corso di formazione può essere escluso dalla valutazione quando l’avviso richiede l’indicazione della durata e l’attestazione prodotta non documenta tale elemento essenziale.
  • Quando l’avviso stabilisce che l’esperienza professionale valutabile è soltanto quella eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione, il punteggio deve essere calcolato secondo tale criterio, senza introdurre decurtazioni non previste dalla lex specialis.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione può risultare dalla griglia analitica contenuta nell’avviso, recante categorie, sottocriteri e punteggi massimi, eventualmente integrata da ulteriori precisazioni contenute nei verbali della commissione, purché tali criteri siano applicati coerentemente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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