Ordinanza n. 106/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto del Responsabile dell’Area Urbanistica e Patrimonio, del Comune di Villapiana del 27 novembre 2025, recante la sospensione del procedimento relativo alla pratica SUE numero 1466, concernente istanza di permesso di costruire protocollata al numero 23953 del 29 ottobre 2025, relativa a nuova costruzione di manufatto edilizio; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa, ove occorra e nei limiti della sua immediata lesività, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Villapiana del 28 ottobre 2025, n. 257, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per gli interventi di interesse pubblico connessi alla scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, particolareggiati e/o piani attuativi ed analoghi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di sospensione del procedimento relativo a un’istanza di permesso di costruire per la nuova costruzione di un manufatto edilizio, nonché atto di indirizzo comunale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile dell’Area Urbanistica e Patrimonio del Comune di Villapiana che ha sospeso il procedimento relativo alla pratica SUE concernente una domanda di permesso di costruire. È stata inoltre contestata, ove immediatamente lesiva, la deliberazione della Giunta municipale recante indirizzi per gli interventi di interesse pubblico connessi alla scadenza del termine decennale di efficacia di piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani attuativi e strumenti analoghi. Nella fase cautelare il ricorso è stato ritenuto fondato, in particolare, nella parte in cui censura la natura soprassessoria della sospensione e l’elusione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine certo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo, con la sommaria valutazione propria della fase cautelare, che il provvedimento di sospensione avesse natura soprassessoria e si ponesse in contrasto con l’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente entro un termine certo. Non ha disposto direttamente il rilascio del permesso di costruire, ma ha ordinato al Comune di rivalutare complessivamente la vicenda amministrativa e di adottare entro il 31 maggio 2026 un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza della società. La trattazione del merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare; il giudice ha adottato una misura di tutela consistente nell’imposizione all’amministrazione di rivalutare la vicenda e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo meramente soprassessorio, che sospenda indefinitamente o senza un termine certo un procedimento volto alla decisione su un’istanza del privato, può eludere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- In sede cautelare, quando la sospensione del procedimento risulta lesiva dell’obbligo di provvedere, il giudice può contemperare gli interessi imponendo all’amministrazione di rivalutare complessivamente la vicenda e di adottare entro un termine prefissato un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione sostanziale.
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