Sentenza n. 3796/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 23.10.2025; e per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in fatto e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in fatto, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico, comunicato mediante pubblicazione sul portale Formez, con attribuzione di 19,5/30 e conseguente non idoneità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 23 ottobre 2025, deducendo l'erroneità delle risposte ritenute non corrette ai quesiti n. 24 e n. 5. Quanto al quesito n. 24, relativo al sinonimo di "indulgenza", ha sostenuto che la risposta "clemenza" dovesse essere considerata corretta al pari di "bonarietà" o comunque di "tolleranza". Quanto al quesito n. 5, concernente un brano sull'elaborazione del linguaggio artistico di Picasso e sul cubismo, ha contestato la valutazione dell'Amministrazione, sostenendo la correttezza della risposta secondo cui Picasso avrebbe reinterpretato il cubismo rendendolo un linguaggio adatto a sé, anziché dell'opzione ritenuta esatta dalla commissione, secondo cui la ricerca di un proprio linguaggio artistico si sarebbe sostanziata di più esperienze. Ha chiesto l'annullamento dell'esito, il riesame e la rettifica in melius del punteggio, l'attribuzione dei punti necessari, la dichiarazione di idoneità e l'ammissione alla fase successiva. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, il ricorso è stato respinto, in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., per adesione al precedente della stessa Sezione n. 23585 del 23 dicembre 2025. In particolare, con riguardo al quesito n. 5, il Collegio ha ritenuto corretta e ragionevole la risposta dell'Amministrazione: il brano descriveva diverse esperienze di linguaggio artistico di Picasso, non soltanto il cubismo; l'opzione scelta dalla ricorrente introduceva invece elementi non presenti nel testo, quali la specifica reinterpretazione del cubismo e il suo adattamento all'artista. Non essendo stata censurata con successo la valutazione relativa al quesito n. 5, la ricorrente non avrebbe comunque superato la prova di resistenza: anche riconoscendole un punto per il quesito n. 24, il punteggio sarebbe rimasto pari a 20,5/30, inferiore alla soglia di 21/30. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma.
La causa è stata definita con sentenza semplificata poiché erano trascorsi i termini minimi, il contraddittorio e l'istruttoria risultavano completi e le parti erano state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 74 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. quale fondamento del richiamo a una precedente sentenza della stessa Sezione con valore di precedente conforme.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal TAR quale base per il riferimento motivazionale alla precedente sentenza della stessa Sezione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla valutazione di prove concorsuali, l'opzione corretta deve essere individuata verificando la coerenza testuale con il brano sottoposto ai candidati; non possono essere valorizzati elementi o significati ulteriori non presenti nel testo.
- La valutazione amministrativa di una risposta a un quesito concorsuale è legittima quando l'opzione prescelta risulta ragionevole e coerente con il contenuto oggettivo del quesito e del brano, mentre è erronea l'opzione che introduca specificazioni non ricavabili dal testo.
- La contestazione di alcuni quesiti non conduce all'ammissione alla fase successiva se, anche ipotizzando l'attribuzione del punteggio controverso per uno di essi, il candidato non raggiungerebbe comunque la soglia minima di idoneità: opera in tal caso la prova di resistenza.
- Il Ministero presso il quale i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere legittimamente evocato in giudizio, anche se gli effetti immediati degli atti contestati siano imputabili ad altri soggetti amministrativi.
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