Ordinanza n. 15/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione anche con misure cautelari monocratiche, - del provvedimento, emesso il 26 luglio 2023, dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, notificato in pari data, che dispone “per giorni 45 (quarantacinque) dalla data di notifica, la immediata sospensione dell''attività del pubblico esercizio “-OMISSIS-”, P.I. -OMISSIS-gestito, da -OMISSIS-, nato a Milano il 23.6.1997”(doc. 1), sulla base degli artt. 86 e 100 del T.U.L.P.S., art. 152 del R.D. n. 365/1940 e art. 9 della Legge n. 287/1991; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Monza e della Brianza di sospensione per 45 giorni dell'attività di un pubblico esercizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e anche mediante misure cautelari monocratiche, il provvedimento del Questore che disponeva la sospensione immediata per 45 giorni dell'attività di un pubblico esercizio, adottato sulla base degli artt. 86 e 100 del T.U.L.P.S., dell'art. 152 del R.D. n. 365/1940 e dell'art. 9 della legge n. 287/1991. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Dopo la reiezione delle misure cautelari monocratiche, alla camera di consiglio dell'8 settembre 2023 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, anche perché la data della trattazione camerale coincideva con la conclusione del periodo di sospensione di 45 giorni. Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del provvedimento impugnato e ha disposto che la parte ricorrente riferisca entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se persista l'interesse alla decisione. L'incombente è finalizzato all'eventuale dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse oppure, in caso di persistente interesse, alla fissazione di un'udienza pubblica per la decisione del ricorso. Le spese non sono disciplinate nel testo riportato.
Norme richiamate
art. 86 T.U.L.P.S.
Indicato nel provvedimento impugnato quale base normativa della sospensione dell'attività del pubblico esercizio; il testo dell'ordinanza non espone un'interpretazione giudiziale della disposizione.
art. 100 T.U.L.P.S.
Indicato nel provvedimento impugnato quale base normativa della sospensione; il testo non contiene una valutazione nel merito della sua applicazione.
art. 152 R.D. n. 365/1940
Indicato nel provvedimento impugnato quale ulteriore base normativa; il testo non espone un'interpretazione giudiziale.
art. 9 l. n. 287/1991
Indicato nel provvedimento impugnato quale ulteriore base normativa; il testo non espone un'interpretazione giudiziale.
Massime di principio
- Quando la misura cautelare richiesta perde concretamente utilità perché il periodo di efficacia del provvedimento impugnato è prossimo alla scadenza o è già scaduto, la rinuncia alla domanda cautelare non definisce necessariamente il giudizio di merito.
- In presenza di una possibile sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare se persista l'interesse alla decisione, riservando l'eventuale declaratoria di improcedibilità oppure la fissazione dell'udienza per la decisione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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