Sentenza n. 1605/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord - sezione Lavoro n. 4121/24, pubblicata in data 27/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico complessivo di euro 1.000,00, pari a euro 500,00 annui, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 ottobre 2024 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini del rito camerale, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel giudicato, con obbligo di depositare la prova dell'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni qualora l'amministrazione resti inadempiente. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inosservanza del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ne richiama il termine di proposizione, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto condizione verificata nel caso concreto.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui assegnazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la Direzione generale presso il Ministero il cui titolare è stato nominato commissario ad acta.
art. 1 c.p.a.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo stabilito dal giudicato per il caso deciso.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione esatta e integrale del giudicato entro un termine assegnato, potendo nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- La mancanza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e può continuare a maturare fino all'adempimento spontaneo, anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso esaminato tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
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